TFR in busta paga: chi può richiederlo
La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto per i lavoratori dipendenti del settore privato la possibilità di richiedere, per i periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, l’erogazione del TFR (trattamento di fine rapporto) ad integrazione della busta paga.
In data 19 marzo 2015 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. n. 29 in vigore dal 3/4/2015, recante le disposizioni attuative per la liquidazione mensile della quota di TFR maturanda e predisposto il modulo che i lavoratori dovranno utilizzare per effettuare la richiesta del pagamento mensile della quota maturanda del TFR come quota integrativa della retribuzione c.d. Qu.I.R. a partire dal mese di aprile 2015.
L’erogazione mensile della quota maturanda di TFR risulta essere una facoltà per il lavoratore, mentre è si profilo un obbligo per il datore di lavoro nel caso in cui la predetta facoltà venga esercitata dal lavoratore.
Per poter dare piena attuazione alla liquidazione della Qu.I.R. è necessaria la pubblicazione delle istruzioni INPS, che non è stata ancora effettuata. Di conseguenza, al momento, i datori di lavoro potranno limitarsi solamente a raccogliere le istanze dei lavoratori.
Nello specifico, possono presentare istanza per la liquidazione mensile della Qu.I.R. i lavoratori dipendenti del settore privato, con rapporto di lavoro subordinato in essere da almeno sei mesi.
Restano esclusi, pertanto:
– i lavoratori domestici;
– i lavoratori del settore agricolo;
– I lavoratori per i quali la legge ovvero il contratto collettivo nazionale di lavoro prevede la corresponsione periodica del TFR ovvero l’accantonamento del TFR medesimo presso soggetti terzi;
– i lavoratori dipendenti da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali;
– i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto nel Registro delle imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano di risanamento;
– i lavoratori dipendenti da datori di lavoro per i quali siano stati autorizzati interventi di integrazione salariale straordinaria e in deroga, se in prosecuzione dell’integrazione straordinaria;
– i lavoratori dipendenti che, a fronte di un contratto di finanziamento che prevede la cessione del quinto dello stipendio, abbiamo dato il TFR a garanzia del predetto finanziamento.
Giuseppe Ferrara
30 marzo 2015