Nuovo ravvedimento operoso: possibile anche durante accessi, ispezioni e verifiche

La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto il nuovo ravvedimento operoso. Ma quali sono le novità significative che interessano questo istituto fiscale?
L’art. 1, comma 637, lettera b), n. 1.2 e n. 2, della Legge 190/2014 (Stabilità 2015) ha fortemente innovato l’art. 13 del D.Lgs. 472/97, recante la disciplina del ravvedimento.
La novità più importante concerne sicuramente la possibilità per il contribuente di ravvedersi nonostante siano stati avviati nei suoi confronti accessi, ispezioni e verifiche da parte dell’Amministrazione finanziaria e fino a quando non siano notificati gli avvisi di liquidazione e di accertamento (art. 13 comma 1-ter del D.Lgs 472/97).
Ciò significa che, diversamente rispetto al passato, a partire dal 1 gennaio 2015, il contribuente sottoposto ad accertamento e nei cui confronti siano state rilevate violazioni ai sensi dell’art. 24 della Legge 4/1929, confluite in un processo verbale di constatazione, potrà procedere a sanare la propria posizione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate versando le maggiori imposte dovute, gli interessi nella misura del tasso legale e le sanzioni nella misura di un quinto del minimo.
Pertanto, entro il 31 dicembre 2015, un contribuente nei cui confronti sia stato notificato un processo verbale di constatazione potrà:
– effettuare un ravvedimento operoso versando le maggiori imposte dovute, gli interessi e la sanzione nella misura del 6% (pari a un quinto del 30% dell’imposta non versata);
– aderire interamente ai rilievi contestati ai sensi dell’art. 5-bis del D.Lgs 218/97, beneficiando della possibilità di pagare sanzioni ridotte ad un sesto del minimo (nel caso di dichiarazione infedele le sanzioni sono pari al 16,67%, ovvero un sesto del 100% della maggiore imposta accertata);
– attendere l’avviso di accertamento, pagando sanzioni in misura pari ad un terzo del 100% della maggiore imposta accertata (33.33%).
Va da sé che qualora il contribuente condivida, interamente o in parte, i rilievi del processo verbale di constatazione notificato dall’Amministrazione finanziaria avrà convenienza ad effettuare un ravvedimento spontaneo, beneficiando in tal modo delle sanzioni ridotte al 6%.
A partire dal 1* gennaio 2016, poi, l’istituto dell’adesione al processo verbale di constatazione sarà abolito. E per il contribuente, quindi, potrebbe risultare ancora più conveniente ravvedersi in caso di controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria, considerato che in caso di acquiescenza all’avviso di accertamento la sanzione applicata sarebbe pari ad un terzo del minimo, anziché un quinto.
Giuseppe Ferrara
23 gennaio 2015