Versamenti Unico e Irap: il 6 luglio la scadenza

Ultimi giorni per i pagamenti delle imposte derivanti da Unico e Irap 2016.
Il Dpcm dello scorso 15 giugno ha prorogato di venti giorni la scadenza ordinaria del 16 giugno per l’effettuazione, senza aggravi, dei versamenti delle imposte derivanti dai modelli Unico e Irap 2016 per i contribuenti che esercitano attività economiche sottoposte agli studi di settore, dichiarando ricavi o compensi non superiori ai limiti stabiliti. Dalla nuova scadenza del 6 luglio, fino al 22 agosto (il 20 agosto è sabato), andrà aggiunta la maggiorazione dello 0,40%.
La proroga va ad interessare anche:
– i contribuenti che applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (“minimi” – articolo 27, comma 1, Dl 98/2011) e quelli che aderiscono al regime forfetario (articolo 1, commi 54-89, legge 190/2014), a condizione che svolgano attività per le quali sono previsti gli studi di settore (anche se esclusi espressamente dalla legge);
– i contribuenti con redditi imputati per “trasparenza”, derivanti cioè da partecipazione a società, associazioni e imprese che esercitano attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore;
– i soggetti per i quali operano cause di esclusione diverse dal superamento del tetto massimo di ricavi o compensi dichiarati (5.164.569 euro) oppure di inapplicabilità.
Nello specifico, la proroga concerne il saldo 2015 e l’acconto 2016 di Ires, Irpef e Irap e relative addizionali, ma anche gli altri tributi che risultano dalla dichiarazione dei redditi, il cui termine per il versamento ordinario è fissato per il giorno 16 giugno di ogni anno.
È prevista per domani, dunque, anche la scadenza per i versamenti relativi a:
– saldo 2015 e acconto 2016 di cedolare secca, imposta sostitutiva di “minimi” e forfetari, Ivie, Ivafe, contributi Inps dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alla Gestione separata;
– saldo 2015 del contributo di solidarietà del 3%;
– acconto del 20% per i redditi a tassazione separata, non assoggettati a ritenute alla fonte;
– diritto camerale.
La scadenza del 6 luglio interessa, infine, il versamento dell’Iva dovuta a seguito dell’adeguamento agli studi di settore e dell’eventuale maggiorazione del 3 per cento.