Patent Box, istanze di accordo preventivo: chiarimenti sull’invio

In vista dell’imminente scadenza per l’esercizio dell’opzione per il Patent Box, l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti in riferimento alla procedura di accordo preventivo connessa all’utilizzo di beni immateriali (disciplinata dall’articolo 1, commi da 37 a 45, legge 190/2014).
Il decreto “Patent Box” introduce un regime opzionale di tassazione per i redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, di brevetti industriali, di marchi, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili. Possono esercitare l’opzione per il regime in argomento i soggetti titolari di reddito d’impresa, a prescindere dal tipo di contabilità adottata e dal titolo giuridico in ragione del quale avviene l’utilizzo dei beni.
Va sottolineato che, come stabilito dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 10.11.2015 (Prot.n. 144042), al fine di fruire dell’agevolazione già dal periodo d’imposta 2015 occorre esercitare l’opzione entro il periodo d’imposta in cui ha inizio il regime di tassazione agevolata. Pertanto, la tassazione agevolata per i redditi collegati ai beni immateriali nel 2015 è subordinata all’invio, entro il 31 dicembre 2015, del modello “Opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali”.
Va inoltre rilevato che, nelle ipotesi di utilizzo diretto degli intagibles, per fruire dell’agevolazione già dal 2015 sarà necessario, oltre all’invio del citato modello, presentare la richiesta di accordo preventivo, oggetto dei presenti chiarimenti.
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate con il comunicato odierno, le domande di accordo preventivo possono essere trasmesse via posta raccomandata con avviso di ricevimento, o presentate di persona all’ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali dell’Agenzia stessa.
Qualora il contribuente decida di trasmettere la propria domanda a mezzo raccomandata a/r fa fede la data di spedizione della raccomandata risultante dalla ricevuta rilasciata dall’ufficio postale incaricato della spedizione. Inoltre, l’Agenzia sottolinea che la scelta dell’invio può essere effettuata, alternativamente ed indifferentemente, alla sede di Roma o di Milano dell’ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali, e la stessa condizione concerne il caso di consegna diretta all’ufficio competente della sede romana o milanese
Di seguito sono riportati gli indirizzi e gli orari di consegna delle istanze:
– sede di Roma – presso la segreteria della direzione centrale Accertamento – Via C. Colombo, 426 c/d, Torre B, piano VII;
– sede di Milano – presso l’ufficio Risorse materiali – Servizio ricezione atti della direzione regionale della Lombardia – Via della Moscova, 2.
La copia della domanda su supporto elettronico può essere prodotta in seguito, unitamente alla documentazione, entro 120 giorni dalla data di presentazione dell’istanza in formato cartaceo.