730 integrativo a favore del contribuente entro il 25 ottobre
I contribuenti che, a seguito della presentazione del modello 730/2013, si fossero accorti dell’erroneità o incompletezza di alcuni dati in esso riportati, potranno correggerli o integrarli entro venerdì 25 ottobre 2013 attraverso la presentazione del 730/2013 integrativo.
Sarà possibile presentare il 730 integrativo solamente qualora emerga un risultato a favore del contribuente (una minore imposta o un maggiore credito), oppure se le modifiche non hanno impatto alcuno sull’imposta. Al contrario, nel caso in cui dalle modifiche emerga un risultato a sfavore del contribuente, il 730 integrativo è inutilizzabile; in tale ultima ipotesi, l’unica possibilità di correzione è l’Unico.
Il modello 730/2013 integrativo non è altro che un nuovo modello 730, comprensivo di tutte le sue parti, in cui, in aggiunta all’esposizione di tutti i dati presenti nella dichiarazione originaria, opportunamente corretti o integrati dal contribuente, deve essere compilata l’apposita casella “730 integrativo” presente nel Frontespizio, attraverso l’indicazione di uno dei seguenti codici, a seconda della tipologia di errore:
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codice “1”, nella generalità dei casi in cui è ammessa la presentazione del modello 730 integrativo, tranne quello in cui la variazione riguardi il sostituto d’imposta. Nel caso in cui la correzione/integrazione riguardi dati che non determinano la modifica del debito/credito originario, la variazione non deve riguardare il sostituto d’imposta (in tal caso, vanno indicati il codice “2” ovvero il codice “3”);
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codice “2”, nel caso specifico in cui il 730 integrativo sia presentato per correggere o integrare i dati relativi al sostituto d’imposta erroneamente indicati nel 730 originario. In tal caso, dunque, tutti gli altri dati della dichiarazione integrativa devono essere uguali a quelli della dichiarazione precedentemente presentata;
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codice “3”, nel caso in cui il 730 integrativo sia presentato per correggere errori od omissioni dai quali deriva congiuntamente:
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un maggior credito o minor debito o nessuna modica del debito/credito;
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l’impossibilità di identificare il sostituto d’imposta.
Giuseppe Ferrara
11 ottobre 2013