Il negoziato sulle operazioni transfrontaliere

Il cambiamento derivante dagli obblighi di DAC-6, che prevedono di comunicare all’Amministrazione finanziaria i cosiddetti meccanismi transfrontalieri fonte di evasione o elusione fiscale, oltre che una corretta definizione dell’ambito applicativo della nuova disciplina ha visto Assoholding al centro di un confronto costante con l’Agenzia delle Entrate per le società capogruppo.
Lo scambio tecnico-interpretativo tra Associazione e autorità regolatorie nazionali è ancora in corso nell’ambito di una analisi delle osservazioni contenute nel position paper stilato dai tecnici che
rappresentano le capogruppo italiane.
“Secondo l’interpretazione presente nella prima stesura della Circolare – chiarisce il presidente di Assoholding, Gaetano De Vito – le società che fanno parte di un gruppo multinazionale possono qualificarsi ai fini DAC-6 nel doppio ruolo di intermediari e contribuenti in quanto al loro interno possiedono sia personale competente a costruire un meccanismo transfrontaliero sia persone che di conseguenza adottano tale meccanismo”.
È proprio su questo ruolo sovrapposto e che le holding chiedono un approfondimento, necessario per separare le competenze e definire in modo chiaro i soggetti passivi riferibili al regime di applicazione della normativa sulle operazioni transfrontaliere.
“In taluni casi – precisa De Vito – il ruolo di intermediario e di contribuente, nell’ambito di gruppi, possono confondersi. Ciò accade in particolare quando la società si avvale comunque di professionisti di conclamate esperienza nella consulenza fiscale internazionale”.
Il position paper di Assoholding attenziona anche il caso delle società che adottano la cooperative compliance il cui il rapporto di trasparenza verso l’Amministrazione Finanziaria dovrebbe rendere la procedura DAC-6 priva di efficacia. La nota di Assoholding diretta alle Entrate contiene inoltre un richiamo alla determinazione del vantaggio fiscale rispetto a quello economico dei meccanismi di tracciabilità stabiliti da DAC-6.
Il confronto secondo i tecnici delle capogruppo si rende necessario in quanto in presenza di uno sbilanciamento della convenienza economica rispetto a quella fiscale si ridurrebbe l’interesse ad attivare il processo di comunicazione previsto dalla normativa.
A questo proposito la proposta arrivata sul tavolo dell’AE è quella di prevedere un meccanismo di calcolo del plus economico, anche ancorato a previsioni future provenienti da business plan deliberati in CDA e quindi quantificabile anche su base previsionale e attualmente non previsto dalla disciplina.
Altro punto chiave del position paper di Assoholding è la richiesta di un coordinamento tra la normativa DAC-6 e le norme di recepimento della direttiva ATAD (Anti Tax Avoidance Directive), e quindi la disciplina della exit e entry tax di cui rispettivamente agli articoli 166 e 166-bis del Tuir.