Come organizzare un giveaway rispettando la normativa

Il giveaway è uno strumento molto efficace per attrarre utenti e aumentare il traffico social. Si tratta di un web contest, una sorta di concorso a premi, a livello concettuale, che ha come caratteristica imprescindibile la semplicità. Un like, un commento, un tag o qualsiasi altro strumento di interazione immediata per partecipare al gioco e avere la possibilità di vincere un premio.
Tuttavia, alla facilità di accesso non sempre corrisponde una altrettanto immediata intuibilità della conformità del giveaway al quadro normativo in vigore. Il più delle volte, anzi, appare estremamente complicato, per gli autori che non sono giuristi di professione, districarsi tra le strette maglie dell’obsoleta normativa in materia e trovare risposte ai propri quesiti. Per questo, dunque, ci sembra utile provare a fare chiarezza su una disciplina che, per un tempo ingiustificatamente lungo, ha mostrato evidenti e preoccupanti zone grigie.
Per prima cosa, collochiamo il giveaway all’interno di un preciso quadro normativo: la normativa di riferimento, a prescindere dall’utilizzo o meno dei social come piattaforma di lancio, è quella dei concorsi a premi; la fonte è il D.P.R. 430/2001.
Orbene, il citato decreto stabilisce una serie di requisiti normativi da rispettare per la creazione di concorsi a premi:
– redigere un regolamento del concorso;
– effettuare la comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, dichiarando l’intenzione di organizzare il contest. Per farlo è necessario scaricare e compilare il modulo PREMA CO/1 da inviare (insieme al Regolamento), tramite www.impresa.gov.it, entro 15 giorni dall’inizio del concorso e/o dalla sua comunicazione al pubblico;
– prestare una cauzione pari al valore netto dei premi in palio, che sarà restituita entro 180 giorni dalla trasmissione del processo verbale di chiusura della manifestazione;
– avvalersi di un notaio o di un funzionario della Camera di Commercio di competenza per la verifica della prestazione della cauzione, l’attestazione dell’autenticità delle firme, la supervisione all’assegnazione dei premi e la redazione del verbale delle operazioni.
Tuttavia, il decreto (fortunatamente) prevede, all’articolo 6, una serie di casi di esclusione, per i quali non risulta necessario l’adempimento dei suddetti obblighi.
In particolare, la lettera d) del primo comma del citato articolo stabilisce che non si considerino concorsi a premi le manifestazioni nelle quali i premi sono costituiti da oggetti di minimo valore, sempreché la loro corresponsione non dipenda in alcun modo dalla natura o dall’entità delle vendite alle quali le offerte stesse sono collegate.
Ma cosa si intende per “minimo valore”?.
Il quesito è rimasto sospeso a mezz’aria per molti anni, trovando risposta soltanto di recente. È stato il Ministero dello Sviluppo Economico, con le FAQ di marzo 2017, a chiarire che si “rientra nell’ipotesi di esclusione succitata solo qualora il singolo premio assegnato ad un partecipante sia pari o inferiore a 25,82 euro ed il soggetto promotore dell’iniziativa non consenta che una stessa persona vinca più di un premio superando quel valore (25,82 euro) nel medesimo periodo di imposta corrispondente all’anno solare”.
Per quanto riguarda l’aspetto fiscale, inoltre, lo stesso Mise ha precisato che, in base alla normativa attualmente vigente, i premi sono soggetti all’applicazione della ritenuta a titolo di imposta (del 25%) se di ammontare complessivo superiore a 25,82 euro; invece, nel caso in cui i premi assegnati non superino la soglia di 25,82 euro, gli stessi non devono essere assoggettati al regime delle ritenute di cui all’articolo 30, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973. Di converso, qualora nel corso del periodo di imposta vengano corrisposti allo stesso soggetto premi che, seppure di valore unitario pari o inferiore a 25,82 euro, sommati fra loro oltrepassino tale soglia, sarà necessario applicare la predetta ritenuta sull’intero ammontare dei premi corrisposti.
Parafrasando quanto affermato in “legalese” dal Ministero, possiamo pertanto così sintetizzare le condizioni per organizzare un giveaway conforme alla normativa:
– il valore del premio non deve essere superiore a 25,82 euro;
– ciascun partecipante non può vincere più premi che, sommati, oltrepassino tale soglia nel corso di un anno solare.
Nulla di così complicato, in fine dei conti.