Il biotestamento diventa legge. Quali novità?

La legge sul biotestamento ieri ha ottenuto l’ok definitivo.
Il Senato, con 180 si, 71 no e 6 astenuti, ha approvato senza modifiche il testo che era stato licenziato dalla Camera dei deputati lo scorso 20 aprile.
Hanno votato a favore PD, M5S, Liberi e uguali, Ala, Autonomie e alcuni senatori del Gruppo Misto. Contrari AP, Federazione della Libertà, UDC, Forza Italia (che ha lasciato libertà di coscienza) e Lega.
Consenso informato alle cure e ai trattamenti sanitari, rapporto di fiducia medico-paziente e disposizioni anticipate di trattamento sono i punti focali della legge.
Consenso informato
La legge stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero o informato della persona interessata.
Diventa centrale il rapporto tra medico e paziente, in quanto ogni paziente ha diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informato in modo completo e comprensibile riguardo alla diagnosi e alla prognosi, ai benefici e ai rischi dei trattamenti sanitari indicati, nonchè riguardo alle possibili alternative alle cure indicate, nonchè alle conseguenze derivanti dal rifiuto del trattamento sanitario.
Il paziente, però, ha anche la facoltà di rifiutarsi di ricevere tali informazioni e di delegare una persona di sua fiducia a riceverle in sua vece. La rinuncia alle informazioni o la delega a un incaricato vanno registrate nel fascicolo sanitario elettronico.
Perno della legge è il diritto dato ad ogni persona capace di agire di rifiutare di sottoporsi ad accertamenti diagnostici o trattamenti sanitari e di revocare in qualsiasi momento il consenso precedentemente espresso.
E’ bene precisare che la legge per “trattamento sanitario” intende non solo le cure mediche ma anche la nutrizione e l’idratazione artificiale.
Il tutto è sempre annotato nel fascicolo elettronico del paziente.
Il medico che è tenuto ad informare il paziente o i familiari delegati dei rischi che si vanno incontro nel caso in cui vi sia la volontà di sospendere le cure, viene esentato da responsabilità civile e penale, perchè deve comunque rispettare la volontà espressa dal paziente.
L’articolo 2 della legge si occupa dei malati terminali e stabilisce che il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati. In caso di sofferenza resistente ai trattamenti sanitari, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, ma sempre con il consenso del paziente.
Il ricorso alla sedazione palliativa profonda continua, o il rifiuto alla stessa vanno annotati nel fascicolo sanitario elettronico del paziente.
Si tratta della somministrazione intenzionale di farmaci, alla dose necessaria richiesta, per ridurre il livello di coscienza fino ad annullarla, al fine di alleviare o abolire la percezione di un sintomo altrimenti intollerabile per il paziente nell’imminenza della morte.
Minori
Per quanto riguarda i minori e gli “incapaci“, l’articolo 3 della legge stabilisce che il consenso informato al trattamento sanitario viene dato dal genitore o da chi possiede la responsabilità genitoriale, tenendo conto della volontà del minore che deve essere messo nelle condizioni di ricevere informazioni comprensibili circa le scelte che riguardano la propria salute.
Disposizioni anticipate di trattamento DAT
L’articolo 4 rappresenta la novità più importante della legge e riguarda nello specifico le disposizioni anticipate di trattamento (DAT).
Ogni persona maggiorenne, quando è ancora nelle facoltà di intendere e volere, in previsione di una eventuale incapacità di autodeterminarsi, può esprimere nelle disposizioni anticipate di trattamento le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche nonchè pratiche di nutrizione e idratazione artificiali.
Indica, inoltre, una persona di fiducia detto “fiduciario”, che ne faccia le veci presso le strutture sanitarie. Tale incarico può essere revocato in ogni momento. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata, con sottoscrizione autenticata del notaio o da un altro pubblico ufficiale o da un medico dipendente del servizio sanitario nazionale o convenzionato.
Le DAT sono vincolanti per il medico che dunque è esente da responsabilità civile o penale.
Tuttavia un medico può disattendere le DAT se nel momento in cui dovrebbero essere attuate sussistono nuove terapie che possono migliorare concretamente le condizioni di vita del paziente.