Call center: il nuovo quadro normativo tra incertezze e pesanti sanzioni
Nelle ultime settimane numerosi quesiti sono pervenuti alla Direzione Generale per le Attività Territoriali del Ministero dello Sviluppo Economico in merito alla tematica, di recente novellata, degli obblighi in capo agli operatori economici che svolgono, anche in via non prevalente, attività di Call center (per ciò intendendosi qualsiasi azienda che offre servizi sul mercato e che utilizza numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico, quindi anche banche, assicurazioni, intermediari finanziari, ecc.). Studi legali, società di consulenza e imprese dei più vari settori di mercato e con attività prevalente differente rispetto ai tradizionali Call center hanno contattato il Ministero dello Sviluppo Economico per chiedere supporto nell’interpretazione dei concetti chiave della normativa vigente, di cui, di seguito, al fine di rendere più agevole la comprensione della stessa, si sintetizzano i punti di maggior interesse:
– la Legge n. 232 del 2016 (Legge di Bilancio 2017) ha modificato il testo dell’articolo 24-bis contenuto nel Decreto legge n. 83/2012, introducendo l’obbligo di comunicazione per gli operatori economici che decidano di localizzare l’attività di Call center in un Paese extra UE. Si tratta di quattro comunicazioni (contenenti indicazione del numero dei lavoratori che abbiano subito una modifica della propria posizione lavorativa e delle unità produttive in cui i medesimi sono occupati), da effettuare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ispettorato Nazionale del Lavoro (tramite un unico invio), al Ministero dello Sviluppo Economico e al Garante per la protezione dei dati personali, almeno trenta giorni prima del trasferimento.
La sanzione amministrativa pecuniaria, prevista in caso di omessa o tardiva comunicazione, è pari a 150.000 euro per ciascuna comunicazione omessa o tardiva;
– con riferimento alle delocalizzazioni avvenute prima del 1° gennaio 2017 (data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, che introduce gli obblighi di cui prima), la comunicazione doveva essere inoltrata entro 60 giorni (quindi entro il 2 marzo 2017).
L’omessa o tardiva comunicazione è punita con una sanzione di 10.000 euro per ciascun giorno di ritardo;
– inoltre, tutti gli operatori economici avevano l’obbligo di iscriversi al Roc (Registro degli operatori di comunicazione) entro il 2 marzo 2017.
L’inosservanza dell’obbligo comporta l’applicazione di una sanzione pari a 50.000 euro.