Essere liberi di voler morire: il caso di Massimiliano Scalas
Da settimane in Italia si discute molto di suicidio medicalmente assistito, ossia l’aiuto indiretto da parte di un medico a porre fine alla propria vita. Nello specifico, in questi giorni la Corte Costituzionale si è espressa sul tema “fine vita” per la seconda volta, dopo il caso mediatico di dj Fabo del 2017, dj milanese aiutato, tramite eutanasia, a morire in Svizzera.
Questa volta, l’episodio che riguarda la sentenza ha come protagonisti da una parte il governo, costituito alla Consulta, e dall’altra l’associazione Luca Coscioni, che nel 2022 aiutò un uomo malato di sclerosi multipla a raggiungere una clinica in Svizzera per accedere alla procedura del suicidio medicalmente assistito.

Eutanasia e suicidio medicalmente assistito
La questione del fine vita in Italia crea da sempre divisioni e controversie dal punto di vista politico ed etico. Sin dal 2002, anno della sua creazione, l’associazione Luca Coscioni si batte per la protezione e la garanzia di alcuni diritti civili, tra cui quella di un fine vita dignitoso a tutti coloro che soffrono di gravi patologie. Nella maggior parte dei casi, lo stato della malattia è in stato irreversibile se non in stato peggiorativo e porta sofferenze, sia fisiche che psicologiche, intollerabili.
Come affermato dalla stessa associazione, la lotta combattuta per un riconoscimento adeguato dell’eutanasia e per il suicidio medicalmente assistito nel sistema legislativo italiano rappresenta qualcosa molto di più di riconoscimento di diritti, bensì anche “il fine di riconoscere la piena libertà di autodeterminazione alla persona malata”, garantendo la possibilità di potere scegliere.
Il testo della proposta di legge “Disposizioni in materia di suicidio medicalmente assistito e di trattamento eutanasico”, presentata alla Camera dei Deputati il 12 ottobre del 2022 dai deputati Sportiello, Conte, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi offre una spiegazione esaustiva in merito ai due trattamenti.
Nell’articolo 2 di tale proposta di legge, per eutanasia si fa riferimento all’ “atto con cui un medico del Servizio sanitario nazionale, nell’esercizio delle proprie funzioni, pone fine alla vita, in modo immediato e privo di sofferenza, di un paziente che in modo consapevole ne abbia fatto esplicita richiesta.” Sempre nello stesso articolo del testo, il suicidio medicalmente assistito viene definito come “procedura in base alla quale il personale medico del Servizio sanitario nazionale fornisce al paziente ogni supporto sanitario e amministrativo necessario per consentire al medesimo di porre fine alla propria vita in modo dignitoso, consapevole, autonomo e volontario.”
La differenza tra le due pratiche
Nonostante il fine delle pratiche, eutanasia e suicidio medicalmente assistito, sia lo stesso, ovvero quello di terminare la vita di una persona irreversibilmente malata, è comunque importante distinguerle.
La prima distinzione che emerge tra le due pratiche è quella esecutiva: mentre l’eutanasia viene eseguita direttamente dal personale medico nazionale che somministra un farmaco al paziente malato che porterà alla morte con effetto immediato, nel suicidio medicalmente assistito il personale medico svolge un ruolo indiretto, in quanto il loro compito include l’autorizzazione e somministrazione di un composto di medicinali che il paziente malato assumerà autonomamente per porre fine alla sua vita.
La seconda distinzione riguarda la legalità: secondo il sistema legislativo Italia, l’eutanasia costituisce un reato e chi aiuta il malato nella pratica è punibile ai sensi degli art. 579 (Omicidio del consenziente) art. 580 (Istigazione o aiuto al suicidio).
Diversamente, il suicidio medicalmente assistito secondo la legge italiana rappresenta un diritto inviolabile, secondo la legge 219/217 e la sentenza 242/2019 della Corte costituzionale. Quest’ultima stabilisce le condizioni per la legalità della pratica. Infatti, per molto tempo, l’associazione Coscioni ha lottato per il riconoscimento del suicidio medicalmente assistito all’interno del sistema legale italiano.
Un grande passo c’è stato a seguito della sentenza 242/2019 della Corte costituzionale, che dal 2019 prevede che il suicidio medicalmente assistito sia legalmente possibile in Italia solo se il soggetto richiedente soddisfi specifici requisiti: deve essere in grado di intendere e di volere, la patalogia di cui soffre è riconosciuta come irreversibile e portrice di sofferenze fisiche e psichiche e la sua sopravvivenza dipende da trattamenti di sostegno vitale.
Cosa si intende per “sostegno vitale”?
Secondo il dott. Davide Mazzon, Direttore UOC Anestesia e Rianimazione Belluno, membro del Comitato Etico per la pratica clinica ULSS 1 Regione Veneto e Vicepresidente OMCeO Belluno, nell’area del “sostegno vitale” rientrano una grande varietà di cure: dagli apparecchi esterni per la sostituzione totale o parziale delle funzioni vitali (come ventilatori), per continuare con dispositivi impiantati di tipo preventivo (come pacemaker), ma anche semplici terapie (come ossigenoterapia) necessarie per la sopravvivenza della persona gravemente malata.
Il requisito di “sostegno vitale” è il più controverso, dal momento che tra questi trattamenti si possono includere una grande varietà di cure, pur essendo interpretato in senso restrittivo e strettamente collegato a cure provenienti da medicinali, macchinari o personale medico. Un esempio è quello delle cure necessarie per la sopravvivenza del malato che provengono dall’assistenza strettamente necessaria da persone vicine al malato. Difatti, questo tipo di trattamento è spesso oggetto di conflitti a livello legale, dal momento che la cura non viene direttamente da nessun tipo di sostegno elettronico, come potrebbe essere la ventilazione meccanica, ma è necessario e fondamentale per la vita del malato.
In questo caso, ci si interroga se una persona gravemente malata possa essere legalmente autorizzata ad accedere alla pratica del suicidio assistito se, rispettando tutti i requisiti previsti dalla sentenza 242/2019 della Corte Costituzionale, non riceva cure ospedaliere per il sostegno vitale ma sia strettamente dipendente da altre persone per la sua sopravvivenza. In merito all’argomento la Corte Costituzionale ha rilasciato nei giorni scorsi una sentenza sul caso di Massimiliano Scalas, aiutato dall’Associazione Coscioni a morire in Svizzera nel 2022.
Il caso di Massimiliano Scalas

Screenshot del suo appello in videomessaggio. Fonte: https://nursetimes.org/svizzera-e-morto-massimiliano-ha-scelto-il-suicidio-assistito-per-porre-fine-alle-sue-sofferenze/149317
Tutto inizia il 5 Dicembre 2022, quando Massimiliano Scalas, uomo di 44 anni malato da sei anni di sclerosi multipla pubblica un video appello su youtube esprimendo la sua volontà di morire, ma “a casa sua”. Queste le sue parole, usate per descrivere il suo desiderio di avere la possibilità di poter accedere ad un suicidio assistito nel proprio paese. Nel suo appello, descrive la sua condizione fisica: “Sono quasi completamente paralizzato e faccio fatica anche a parlare”. Da queste parole trasparisce anche la sua sofferenza psicologica, aggiungendo come, a causa della sua condizione, ha iniziato a documentarsi e fare ricerche su metodi indolori che possano mettere fine a questa condizione di sofferenza.
Il suo videomessaggio lascia un sapore agrodolce: se da una parte Massimiliano trova una soluzione alla sua sofferenza, che è il suicidio medicalmente assistito, dall’altra sa che non potrà realizzarlo “a casa sua” in Italia. Secondo la legge, lui non è riconosciuto come un malato che necessiti di sostegno vitale, dal momento che non usufruiva di nessun tipo di terapia medica o apparecchiature tecnologiche che gli garantissero sostegno vitale. Tuttavia, il suo sostegno vitale era strettamente dipendente dall’assistenza di altre persone. L’ostacolo legale del “sostegno vitale”, inteso dalla legge italiana come strettamente legato a macchinari, non riconoscendo come tale invece la dipendenza vitale da persone, la ha spinto Massimiliano Scalas, accompagnato da alcuni membri dell’associazione Coscioni Marco Cappato, Chiara Lalli e Felicetta Maltese, a varcare il confine per poter beneficiare della libertà di poter scegliere di morire.
Dopo due anni, è in atto ora una lotta legale tra il governo e l’associazione Coscioni: è stata sollevata una questione di legittimità costituzionale da parte di un gip di Firenze dopo la richiesta di archiviazione del caso da parte della procura. La questione riguarda un’interpretazione meno restrittiva della Consulta in merito ai requisiti previsti dalla sentenza 242 del 2019 per accedere al suicidio medicalmente assistito da parte del servizio sanitario nazionale.
L’associazione Coscioni sostiene fortemente che anche la dipendenza della vita di un paziente strettamente legata all’assistenza di altre persone debba essere ritenuta come sostegno vitale e debba essere riconosciuta a livello legale, conformandosi ai principi costituzionali e non solo: “La Corte ha il compito cruciale di essere una guida su questo tema, su cui anche la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha richiamato le corti nazionali a intervenire.”
Diversamente, il governo ha ritenuto necessario intervenire nel procedimento dichiarando la propria opposizione all’idea di un ampliamento dell’interpretazione dei requisiti, tra cui quello del sostegno vitale del paziente per accedere al suicidio assistito. Questa posizione è stata giustificata dalla volontà di non volere estendere lo spettro della punibilità dell’art. 580 del codice penale sull’istigazione al suicidio.
In questi giorni, la Corte Costituzionale confermato la posizione del governo, sostenendo che il sostegno vitale sia un requisito imprescidibile per la richiesta del suicidio legalmente assistito. La richiesta di non riconoscere questo requisito come indispensabile per l´accesso a questo tipo di procedura era anche nata dalla volontà di garantire una parità di trattamento a tutti i malati, che pur non siano vitalmente sostenuti da macchinari, come nel caso di Massimiliano. La Corte ha dichiarato che questo requisito non rappresenta una disparità di trattamento.
Una piccola grande vittoria è stata raggiunta tramite una più flessibile interpretazione del requisito di sostegno vitale: la Corte ha spiegato che “non è piu necessario dipendere dai respiratori” per avere al trattamento di suicidio assistito, riconoscendo quindi come sostegno vitale anche l´assistenza da parte di familiari e caregiver, nei casi in cui essi siano necessari per la sopravvivenza del malato.
Nonostante l’amarezza da parte delĺ’Associazione Luca Coscioni, c’è speranza per un futura regolamentazione anche da parte del Parlamento per la garanzia di un’interpretazione uniforme del requisito di sostegno vitale all’interno del quadro normativo italiano. La battaglia per una maggiore flessibilità nell’interpretazione delle leggi già in vigore non finisce, come sostiene il tesoriere dell’Associazione Marco Cappato sul caso di Massimiliano Scalas, affermando che se potesse lo aiuterebbe nuovamente e che continuerà a lottare “finché questo diritto non sarà riconosciuto nel nostro Paese.”




