Caso Pozzolo. Di immunità, intercettazioni e altri privilegi
È divenuta celebre la notte di capodanno in cui, presente il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, il deputato di Fratelli d’Italia Emanuele Pozzolo avrebbe esploso un colpo di pistola ferendo il genero di un agente della scorta dello stesso sottosegretario.

Che la notte di San Silvestro, allo scoccare della mezzanotte, l’italico possessore di arma da fuoco senta dentro di se l’incontrollabile desiderio di imbracciare un fucile o impugnare la propria pistola ormai poco ci meraviglia. Se già di per se il gesto è deprecabile e pericoloso, è inaccettabile pensare che l’attore sia un parlamentare della Camera dei Deputati.
Non ci dilungheremo ulteriormente sui fatti che, al momento, se pur chiari, dovranno essere ricostruiti dalla magistratura ma vogliamo soffermarci sui legittimi impedimenti che la magistratura stessa troverà sul suo cammino perché, ricordiamolo, se un magistrato esercita uno dei tre poteri dello Stato, ovvero il potere giudiziario, tutto potrà nei limiti della Costituzione Italiana.

Art. 68 della Costituzione Italiana
“Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza”
Così il comma 2 dell’articolo 68 della nostra Costituzione, il dispositivo che di fatto norma l’immunità parlamentare; la stessa invocata dal deputato Pozzolo che si sarebbe rifiutato di sottoporsi allo stub test, l’esame finalizzato a rinvenire tracce di polvere da sparo che avrebbe potuto produrre una prova per gli inquirenti. Ricordiamo che il deputato FdI, al momento, è indagato per lesioni colpose, accensioni ed esplosioni pericolose e omessa custodia di armi e che l’unica azione al momento comunicata dalla Prefettura di Biella contro Pozzolo è l’avvio della procedura di revoca del porto d’armi; ben poca cosa a pensarci bene.

Il Caso Esposito
Il caso Pozzolo, che molto sta facendo discutere, riaccende la discussione sulla vicenda inerente all’immunità parlamentare. Di qualche mese fa la sentenza della Consulta sull’ex senatore del Partito Democratico Stefano Esposito che, intercettato – in questo caso possiamo dire illegalmente – dalla Procura di Firenze, era stato rinviato a giudizio. Il tutto era avvenuto senza la preventiva autorizzazione del Senato, quindi non a norma di legge. I magistrati avevano commesso un abuso e gli ermellini lo hanno nuovamente chiarito perché, come prosegue l’articolo 68:
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento a intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.
In merito alla vicenda giudiziaria che ha coinvolto Stefano Esposito tutto si è concluso con un “intercettato senza autorizzazione”. Non dimentichiamo però che far muovere la macchina giudiziaria costa denaro pubblico e lascia molto riflettere pensare che proprio un magistrato non conosca bene la nostra Costituzione. Non siamo qui a disquisire se sia corretto o no il principio dell’immunità parlamentare, la legge impone che non venga fatto senza autorizzazione della camera di riferimento.

La ratio legis
Il principio dell’immunità penale, così come quello dell’insindacabilità, nascono dalla necessità di garantire al parlamentare, durante il proprio mandato, totale indipendenza e libertà senza che vi possa essere alcuna arbitraria intromissione dell’autorità giudiziaria. Non sappiamo come andrà a finire il caso Pozzolo, ci auguriamo però che l’immunità parlamentare non venga usata, come già in passato, solo come un privilegio di casta.




