Se ipsum accusare: Filippo Turetta e il diritto di non rispondere
Filippo Turetta, 21 anni, è da tre giorni detenuto nel carcere di Montorio, a Verona. Oggi, per la prima volta, si è trovato di fronte alla giudice delle indagini preliminari Benedetta Vitolo; dovrà rispondere dell’omicidio di Giulia Cecchettin. Ma già oggi, dopo un colloquio di poco più di mezz’ora, è sembrato essersi subito sottratto dal parlare. “Si è avvalso della facoltà di non rispondere”, così ha riferito Giovanni Caruso, legale del ragazzo. All’apparenza un ulteriore affronto, date le prove indiziarie. Ma quando ci si può avvalere di questo strumento giuridico?

Nemo tenetur se detegere
In Italia, fortunatamente, vige lo stato di diritto e partendo dal precetto costituzionale riportato nell’art. 24 della nostra carta fondamentale che riporta: “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento” ne viene che, al di là di ogni accusa, lo Stato deve garantire a tutto tondo la difesa di Filippo Turetta e lo sa bene l’avvocato Caruso che potrebbe aver suggerito al suo assistito di avvalersi dello strumento giuridico del “silenzio”, fino a quando non sarà in possesso di tutta la documentazione inerente alle indagini preliminari. Ciò avviene poiché in un interrogatorio di garanzia, come quello affrontato oggi da Turetta, l’art. 64 del codice di procedura penale dispone che:
“Prima che abbia inizio l’interrogatorio, la persona deve essere avvertita che:
a) le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti;
b) salvo quanto disposto dall’articolo 66, comma 1, ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguirà il suo corso;
c) se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l’ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall’articolo 197 e le garanzie di cui all’articolo 197bis.”
Alcune delle prove a carico del ventunenne sono state rese note a tutti, dai media, nel corso della ricerca del corpo di Giulia prima e della caccia a Filippo dopo. Tutto sembrerebbe incontrovertibile e apparirebbe folle negare ulteriormente, ma il silenzio costa poco e tormenta solo le anime dei giusti. Tuttavia, la legge, nella sua apparente rigidità, valuta anche questo:
“Il silenzio serbato dall’indagato in sede di interrogatorio di garanzia non può essere utilizzato quale elemento di prova a suo carico, ma da tale comportamento processuale il giudice può trarre argomenti di prova, utili per la valutazione delle circostanze “aliunde” acquisite”.
Così la Cassazione nella sentenza n. 6348/2015. Non sarà una prova, dunque, ma apparirebbe proprio come un’ammissione di colpa dato che, poco dopo, Turetta si è abbandonato a un pianto e avrebbe ammesso quanto già dichiarato alla polizia tedesca.

Invito all’omertà
Hollywood ci ha spesso riportato l’iconica frase: Invoco il quinto emendamento! Anche nel diritto anglo-sassone, infatti, sempre secondo il brocardo latino “Nemo tenetur se detegere” (Nessuno è tenuto a testimoniare contro se stesso) ci si può sottrarre alle proprie responsabilità, almeno inizialmente, col silenzio. In Italia, all’udienza di processo a Giulio Andreotti per associazione a delinquere di stampo mafioso, in molti decisero di non rispondere. Nel processo Stato-Mafia, in un’udienza del 2019 l’imputato Silvio Berlusconi, non per la prima volta, fece lo stesso; così il caro amico Dell’Utri, per processi affini, solo qualche mese fa. Una prassi comune per la maggior parte dei reati.
Nel Medioevo si sapeva che fine avrebbero fatto le anime dei colpevoli e dei loro consiglieri fraudolenti, oggi, crediamo meno a una giustizia divina, tuttavia, ci auguriamo che per Giulia Cecchettin la verità processuale arrivi presto ma soprattutto che sia in linea con la verità di cui in pochi dubitiamo. Solo così il silenzio sarà sconfitto.




