Perché il regime 41-bis non viola lo stato di diritto ed è imprescindibile nella lotta alla mafia
In risposta all’articolo pubblicato due giorni fa (qui), relativo alla sentenza della Corte Europea per i diritti dell’uomo sul regime di detenzione al 41-bis nei confronti di Bernardo Provenzano nei sui ultimi mesi di vita, è opportuno fare alcune precisazioni.
La scorsa settimana la Corte Europea per i diritti dell’uomo (CEDU) ha condannato l’Italia per aver applicato il regime speciale di detenzione 41-bis nei confronti di Bernardo Provenzano durante la fase terminale della vita dell’ex boss mafioso, dal 23 marzo 2016 al 13 luglio del medesimo anno, data della sua morte . La CEDU ha motivato la sua sentenza affermando “di non essere persuasa che il governo italiano abbia dimostrato in modo convincente che il rinnovo del regime del 41bis fosse giustificato”. Secondo i giudici europei la documentazione medica che il nostro governo ha fornito dimostra che le capacità cognitive dell’imputato erano già compromesse da un anno e che nel marzo 2016 erano peggiorate irrimediabilmente. Quindi, secondo la Corte Europea, tutto ciò avrebbe dovuto essere valutato attentamente prima di rinnovare il regime carcerario di massima sicurezza verso l’imputato. E’ doveroso segnalare che questa condanna dell’Italia da parte della Corte riguarda esclusivamente il prolungamento del regime carcerario speciale. Infatti i giudici riconoscono che la permanenza di Provenzano in prigione non ha in alcun modo violato il suo diritto a non essere oggetto di trattamenti inumani e degradanti. “La detenzione di Provenzano non può essere considerata incompatibile con il suo stato di salute e la sua età avanzata”. In virtù di ciò la Corte Ue non ha stabilito nessun risarcimento per danni morali nei confronti della famiglia Provenzano.
A cosa serve il 41-bis
Il regime carcerario 41-bis fa parte della legge Gozzini, approvata nel 1986, e la sua disposizione fu introdotta nel decreto-legge n.306 del 8 giugno 1992, il cosiddetto decreto Scotti-Martelli, trasformato in legge n.356 del 7 agosto 1992 in seguito alle stragi di Capaci e di Via d’Amelio dove furono assassinati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino insieme ai rispettivi uomini della scorta. Il regime si applica ai singoli detenuti e serve ad evitare che i detenuti mafiosi possano comunicare con la propria organizzazione criminale sia all’esterno che all’interno del carcere. Infatti prima che questo decreto venisse convertito in legge, per i mafiosi in carcere vigeva lo stesso trattamento per gli altri detenuti in regime di carcerazione normale. Ma la mafia non è un fenomeno di criminalità comune, è un fenomeno sociale dove le considerazioni che vengono fatte nella normale lotta alla criminalità non sono sufficienti nel combattere il fenomeno mafioso. Nel periodo in cui questo regime di carcerazione speciale non esisteva, come testimoniato da diversi magistrati, poliziotti, carabinieri e vari pentiti di mafia protagonisti (e spesso vittime) di quelle vicende negli anni Ottanta e Novanta, i mafiosi dietro le sbarre continuavano comunque a detenere il loro potere all’interno della propria organizzazione, potendo tranquillamente dare ordini e commissionare omicidi mediante il passaparola carcerario. Si tratta quindi di uno strumento irrinunciabile nella lotta alla mafia.
Le opinioni dei magistrati protagonisti
Questo regime può essere applicato non solo ai reati mafiosi ma anche ad altre tipologie di reato: terrorismo, prostituzione minorile, tratta di persone, violenza sessuale di gruppo, sequestro di persona tra i più importanti. Ovviamente lo Stato ha il compito di garantire il rispetto dei fondamentali diritti umani ai detenuti che sono sottoposti a questo trattamento che non è certo ascrivibile ad alcuna forma di tortura, nonostante vi siano alcune organizzazioni come Amnesty International che, non avendo alcuna familiarità con il fenomeno mafioso in Italia, giudicano il 41-bis come trattamento crudele, inumano e degradante. A dimostrare l’infondatezza della accuse di Amnesty International (ma anche di alcune formazioni politiche come Potere al Popolo che al contrario di Amnesty dovrebbe conoscere l’Italia e il fenomeno mafioso e che ha proposto l’assurdità dell’abolizione del regime di carcere duro in campagna elettorale), le dichiarazioni di diversi protagonisti nella lotta alla mafia, come l’ex Procuratore Nazionale Antimafia Piero Grasso lo scorso anno in occasione della richiesta di passaggio dal 41-bis ai domiciliari da parte dei legali di Totò Riina per motivi di salute: “La legge dà la possibilità di interrompere il regime del 41 bis, con la collaborazione con la giustizia. Se quindi Totò Riina intende alleggerire il regime che lo riguarda, potrebbe collaborare facendoci sapere, per esempio, chi erano le persone importanti che lo contattarono prima delle stragi. Non dimentichiamoci che Riina è ancora capo di Cosa nostra e che viene trattato nel miglior polo specialistico che abbiamo”. Infatti l’ex boss di Cosa Nostra, nei suoi 25 anni di reclusione al 41-bis nel carcere di Opera (MI) ha potuto usufruire di tutte le garanzie mediche, sanitarie e umane che lo Stato a un cittadino in carcere può offrire. Così come le migliori condizioni di assistenza, di cure mediche e di diritti umani, sono state assicurate a Bernardo Provenzano, sul quale l’ex Pubblico Ministero Nino Di Matteo, protagonista delle indagini sulla Trattativa afferma: “Provenzano è rimasto al 41-bis fino alla morte, ma ha ricevuto fino alla fine le migliori cure da parte degli specialisti degli ospedali civili in cui è stato ricoverato. Tra l’altro presso l’ospedale San Paolo di Milano venne per lui approntato un reparto protetto dove rimase ricoverato dal 9 aprile 2014 sino al 13 luglio 2016. […] Fino a quel momento la Procura di Palermo e la Direzione nazionale antimafia avevano sempre fornito pareri favorevoli alla proroga del 41-bis, ma di sei mesi in sei mesi abbiamo continuato a monitorare le sue condizioni di salute, in particolar modo sotto il profilo della consapevolezza, e cioè della sua capacità di partecipare in modo cosciente alle udienze. Per lui restavano in vigore le restrizioni previste dalla norma, e cioè l’impossibilità di avere contatti con soggetti diversi dai suoi familiari, ma ciò non ha influito sull’efficacia delle cure, affidate ai migliori specialisti degli ospedali civili che le sue patologie richiedevano. Il regime di carcere duro, in sostanza, non ha inciso in alcun modo sull’evoluzione della malattia e sulla sua morte”.
In maniera ancora più precisa si è espresso Antonio Ingroia, ex Pubblico Ministero protagonista anch’egli dell’indagine sulla Trattativa Stato-Mafia, all’inizio di quest’anno sul tema: “Va ribadito ancora una volta che il 41 bis non significa vendetta o ritorsione, significa soltanto applicare un regime carcerario differenziato per gli uomini più pericolosi di Cosa nostra, per impedire loro di continuare a tenere rapporti con l’esterno ed esercitare il loro ruolo di capimafia anche dall’interno del carcere.[…] Altro discorso, ovviamente, è l’eccesso di applicazione del 41 bis, anche per soggetti per i quali non è necessario o non è più necessario perché non più pericolosi. Ma qui allora il discorso non riguarda più il 41 bis in sé, che ha funzionato bene per combattere la mafia dopo le stragi di Capaci e di via D’Amelio, ma la sua applicazione. Fare confusione tra le due cose vuol dire non conoscere la materia. E alla fine si rischia solo di fare un favore alla mafia”. Parole che fanno eco a quelle pronunciate da Paolo Borsellino nel novembre del 1984, in tempi precedenti all’introduzione di questa norma che testimoniano gli enormi passi fatti avanti nella lotta alla mafia grazie a diversi provvedimenti come il 41-bis: “Recenti ed imponenti acquisizioni probatorie dimostrano inequivocabilmente che la detenzione dell’imputato di reati di mafia non interrompe né sospende il vincolo associativo né sostanzialmente impedisce al detenuto di concorrere alla consumazione di gravi reati all’esterno degli stabilimenti carcerari con istigazioni, sollecitazioni, consigli ed altre similari attività. All’interno degli stabilimenti inoltre le gerarchie mafiose si ricostituiscono automaticamente senza soluzione di continuità con gli organigrammi e le organizzazioni esterne, cagionando sovente il sovrapporsi di occulte autorità intramurarie al personale di custodia statale, espropriato in gran parte dei suoi poteri”.
Il 41-bis fulcro della Trattativa Stato-Mafia
Il regime di carcere duro fu anche una delle questioni fondamentali nel corso della Trattativa Stato-Mafia. Infatti il 5 novembre 1993 scadde il 41-bis per ben 340 mafiosi in isolamento in varie carceri d’Italia, tra cui alcuni boss di grosso calibro. A seguito di un parere richiesto dal capo del Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, la Procura di Palermo sollecitò il Ministro della Giustizia dell’epoca, Giovanni Conso, a rinnovare tutti i 340 provvedimenti ma Conso fece proprio il contrario e li annullò. L’ex ministro fu oggetto di un interrogatorio da parte dei giudici di Palermo nel 2011 in merito a chi prese la decisione finale di non rinnovare quei 340 provvedimenti, decisione che l’ex ministro afferma di aver preso da solo. Tuttavia nelle motivazioni della sentenza relativa al processo sulla trattativa, i giudici della Corte d’Assise giudicano non convincente la motivazione data da Conso (nel frattempo scomparso nel 2015), riguardo al mancato rinnovo affermando circa l’evidenza “che qualcuno deve avere portato alla cognizione del Ministro ulteriori elementi di conoscenza che egli, poi, ha valutato, facendone derivare quella sua autonoma decisione finale”. Il regime di carcere duro infatti fu un vero e proprio trauma per Cosa Nostra, motivo per cui iniziò le stragi di Firenze, Milano e Roma nell’estate del 1993 per indurre lo Stato a cedere circa l’applicazione del 41-bis. In sostanza il 41-bis fu la pietra dello scandalo, l’oggetto del contendere che fece impazzire Cosa Nostra e la portò ad inaugurare la strategia stragista del biennio 1992-1993, al punto che un boss molto potente come Leoluca Bagarella , in teleconferenza durante un processo a Trapani, lesse un comunicato contro il 41-bis, in cui accusò i politici di non aver mantenuto le promesse, probabilmente quelle della trattativa.
Il 41-bis ha quindi assestato un duro colpo alla mafia e per questo rimane imprescindibile. Non è uno strumento vendicativo come si potrebbe pensare, ma uno strumento di prevenzione rispetto alla minaccia di alcuni soggetti che si presenta in maniera più rischiosa rispetto ad altri. Tantomeno è un fenomeno folkloristico, nonostante alcuni politici di oggi la usino a fini elettorali dimostrando l’assoluta impreparazione sul tema. In più, non vi è alcuna forma di violazione dello stato di diritto poiché da un lato offre la possibilità al condannato di uscire da quel regime iniziando a collaborare con la giustizia e dall’altro ogni singola applicazione del 41-bis è un caso a se rispetto alla minaccia che il detenuto costituisce . Infatti in base a questo, a seconda del grado di minaccia costituito, al detenuto saranno precluse alcune possibilità rispetto ad altre, offrendo comunque allo stesso tutte le garanzie sanitarie, mediche ed umane che, salvo eccezioni fisiologiche, lo Stato a un detenuto può offrire.