Ddl anticorruzione, meglio tardi che mai: ecco le nuove pene per chi delinque

Sono serviti due anni per portare in discussione il disegno di legge per combattere la corruzione in Italia. Nella primavera del 2013 l’attuale Presidente del Senato Grasso aveva depositato il Ddl anticorruzione, lasciato chiuso in un cassetto per quasi 24 mesi, tanto che lo stesso Grasso tempo fa si chiedeva “quali fossero gli interessi che bloccano la mia legge”.
Ma ieri il governo è uscito dall’impasse, approvando al Senato il Ddl anticorruzione grazie a 165 voti favorevoli, 74 contrari e 13 astenuti. Hanno detto sì al disegno di legge anticorruzione il Partito democratico, Area popolare e Sel, mentre lo hanno bocciato il Movimento 5 stelle, Forza Italia e Gal, la Lega si è astenuta.
Cosa prevede il Ddl anticorruzione
Da una parte chi sostiene che le pene per alcuni reati siano troppo severe, come Forza Italia e dall’altra chi, come i grillini, dice di non poter approvare un disegno di legge al ribasso, troppo morbido su alcuni punti fondamentali. Ma vediamo meglio cosa prevede il Ddl anticorruzione approvato ieri al Senato.
Torna il falso in bilancio
Il falso in bilancio torna finalmente ad essere reato. Dopo la depenalizzazione del 2001, governo Berlusconi, le false comunicazioni sui bilanci tornano ad essere punite a tutti i livelli, per società quotate e non, ma con pene diverse a seconda della grandezza societaria. Secondo il testo del Ddl anticorruzione non si dovrà provare di aver alterato il mercato o di aver prodotto un danno alla società quando si rappresentano situazioni non vere nei bilanci. Si presume infatti, che i bilanci truccati siano sempre un danno per i soci, il mercato e per la libera concorrenza.
Per le società quotate, le false comunicazioni sui bilanci sono punite con la reclusione da 3 a 8 anni. In questo caso sono ammesse per le indagini anche le intercettazioni. Al contrario, per le società non quotate non sono consentite le intercettazioni e le pene per il falso in bilancio sono meno severe: da 1 a 5 anni. Per le piccole imprese si andrà da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 3 anni. Più pesanti anche le pene pecuniarie: per le quotate, da 400 a 600 quote societarie, per le non quotate, la sanzione va da 200 a 400 quote azionarie.
Tra le tante cause del rallentamento dei lavori parlamentari sul Ddl anticorruzione una delle principali è proprio il falso in bilancio. In prima battuta infatti, il governo voleva salvare le imprese da incorrere in pene severe per errori di piccola entità inserendo una soglia sotto la quale il falso in bilancio non era perseguibile. Ma la soglia, fissata al 3%, ha aperto la strada a moltissime polemiche, legate anche alla situazione giudiziaria di Silvio Berlusconi, condannato per falso in bilancio. Alla fine il governo ha fatto un passo indietro e imboccato un’altra strada. Secondo il testo attuale quando le società non quotate rientrano tra quelle che non possono fallire, il falso in bilancio verrà perseguito a querela di parte, quindi non si procederà sempre d’ufficio.
Corruzione
Aumentano le pene per i reati di corruzione con sanzioni accessorie più severe. La corruzione propria viene punita con la pena di 6-10 anni; la corruzione per induzione con 6-10 anni e sei mesi; la corruzione in atti giudiziari con 6-12 anni. Il Ddl anticorruzione inoltre prevede che per i reati di corruzione e peculato il patteggiamento sia subordinato alla restituzione dell’illecito profitto derivante dal reato commesso. Infine, per i condannati per reati di corruzione scatta il divieto di sottoscrivere contratti con la pubblica amministrazione per 5 anni.
Associazione di stampo mafioso
L’aumento di pene riguarda anche l’articolo 416 bis ovvero l’associazione di stampo mafioso. Con la nuova legge anticorruzione i boss mafiosi rischiano da 12 a 18 anni di carcere, mentre chi collabora con le associazioni di stampo mafioso avrà un pena tra i 10 e i 15 anni di reclusione. In caso di “associazione armata” c’è un ulteriori giro di vite: da 12 a 20 anni per i collaboratori mentre per i boss da 15 a 26 anni.
Tenuità del fatto
Nuovi poteri ai giudici: secondo l’articolo del codice civile 2621 il giudice può stabilire la non punibilità del reato per particolare tenuità dal fatto valutando “l’entità dell’eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori”.
(dal blog «Il Pikkio» di Marta Panicucci: https://ilpikkio.wordpress.com/2015/04/02/ddl-anticorruzione-meglio-tardi-che-mai-ecco-le-nuove-pene-per-chi-delinque/)
Marta Panicucci
2 aprile 2015