La compensazione dei debiti erariali iscritti a ruolo: pubblicato il decreto attuativo
Numero :
42/2011
Gruppo :
NOVITÀ
Oggetto :
IL DIVIETO DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI PER RUOLI NON PAGATI
Norme e prassi : ART. 17, D.LGS. N. 241/97; ART. 31, COMMA 1, DL N. 78/2010; DECRETO MEF 10.2.2011; CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE 15.2.2011, N. 4/E; RISOLUZIONE AGENZIA ENTRATE 21.2.2011, N. 18/E
Con la pubblicazione sulla G.U. del Decreto contenente le modalità di definizione dei debiti erariali iscritti ruo lo,in presenza di ruoli scaduti e superiori ad euro 1.500, i contribuenti dovranno necessariamente estinguere l’intero debito iscritto a ruolo caduto prima di poter utilizzare in compensazione i crediti a disposizione.
A tal fine andrà utilizzato lo specifico codice tributo Ruol nel modello “F24 Accise”.
Con il presente documento si intende, in particolare, porre l’attenzione sulle principali regole applicative della nuova disciplina in tema di compensazione.
Gli argomenti
1. PREMESSA
2. AMBITO APPLICATIVO
3. MOMENTO DI APPLICAZIONE DEL DIVIETO
4. DIVIETO DI COMPENSAZIONE
5. SANZIONI
6. PAGAMENTO SOMME ISCRITTE A RUOLO
7. PAGAMENTO PARZIALE DEL DEBITO
8. MODALITÀ DI COMPENSAZIONE DEL DEBITO
9. ESEMPI
Premessa
Come noto l’art. 31 comma 1 del D.L. n. 78/2010, c.d. “Manovra correttiva”, ha ampliato i limiti alla compensazione dei crediti erariali. In particolare, tale norma pone un limite alla compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali precludendo al contribuente la possibilità esercitarla in presenza di debiti per imposte erariali e relativi accessori iscritti a ruolo, se di importo superiore a 1.500 euro e per i quali sia scaduto il termine di pagamento .
In altri termini, a decorrere dall’1.1.2011, la cd. Compensazione ”orizzontale”, prevista dall’art. 17, comma 1 del D.Lgs. 9 luglio 1997, dei crediti relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo deidebiti iscritti a ruolo:
di ammontare superiore a € 1.500;
per i quali è scaduto il termine di pagamento.
di ammontare superiore a €
Dal 2011 è vietato 1.500 l’utilizzo in compensazione dei crediti “erariali”: per i quali sia scaduto il termine di Pagamento Con la pubblicazione del DM 10.2.2011, pubblicato sulla G.U. 18.2.2011, n. 40, sono state definite le modalità di estinzione dei debiti iscritti a ruolo. In particolare, si precisa che finché il contribuente presenti somme iscritte a ruolo scadute e non pagate non potrà utilizzare in compensazione eventuali crediti d’ imposta a disposizione.
Ambito
L’ambito applicativo della disposizione in esame, come confermato
applicativo
dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 15.2.2011, n. 4/E :
riguarda la sezione erario del modello F24 di versamento e quindi risulti
circoscritta ai crediti e debiti relativi alle sole imposte erariali e relativi
accessori (ad esempio, IRPEF, IRES, IVA ed altre imposte indirette) non
riguardando altre tipologie di imposte;
esclude:
i tributi locali (es. ICI);
i contributi previdenziali (es. INPS dipendenti, artigiani, commercianti,
gestione separata ex L. 335/95);
i premi INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
le sanzioni amministrative riscosse tramite ruolo (es. per violazioni al
Codice della strada).
La norma, infatti, fa esplicito riferimento alle “imposte erariali”, e quindi
non interessa crediti e debiti contributivi.
Infatti, la circolare precisa: “quanto ai tributi cui fa riferimento, devono
intendersi, ad esempio, le imposte dirette, l’imposta sul valore aggiunto ed le
altre imposte indirette, con esclusione, quindi, dei tributi locali e dei contributi
di qualsiasi natura “.
i tributi locali ICI ecc …
Non rientrano fra i debiti
Erariali scaduti posti a i contributi previdenziali (INPS), quelli
base per il divieto INAIL altre pretese quali le multe per
infrazioni al codice della strada
Inoltre, sciogliendo dubbi interpretativi al riguardo, nella relazione di
accompagnamento al citato DM 10.2.2011, viene precisato che rientrano tra
le imposte erariali anche l’IRAP e le addizionali all’IRPEF. Blocco, dunque,
all’utilizzo in compensazione anche in presenza di eventuale credito IRAP o
risultante da addizionali.
Il momento in cui scatta il divieto in esame, ovvero, il momento in cui il ruolo
applicazione del
divieto deve considerarsi scaduto, è quello del termine di pagamento della cartella.
Per cui, i debiti che generano la preclusione alla compensazione devono
essere debiti per i quali è scaduto il termine di pagamento delle somme
iscritte a ruolo, ossia deve essere decorso il termine di 60 giorni dalla notifica
della cartella di pagamento al contribuente, ai sensi del comma 2, dell’art.
25, D.p.r. n. 602/1973.
Nello specifico, l’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 4/E del
14.02.2011 afferma che “la compensazione è, dunque, ancora possibile solo
entro 60 giorni dalla notifica della cartella, ovvero qualora il pagamento dei
ruoli sia eseguito tempestivamente”.
Ed aggiunge che “la preclusione vale anche per le cartelle già notificate
nel 2010 e, comunque, per tutte quelle il cui termine di pagamento sia già
scaduto anteriormente al primo gennaio 2011″.
Sarà, dunque, opportuno che il contribuente valuti con la giusta
attenzione, prima dello spirare del termine di 60 giorni dalla notifica della
cartella, se procedere al pagamento delle somme iscritte a ruolo non ancora
scadute al fine di evitare il blocco alle compensazioni.
Con l’emanazione Decreto ministeriale, contenente le modalità di definizione
compensazione
dei debiti erariali iscritti a ruolo, viene espressamente regolamentato che il
contribuente deve necessariamente estinguere l’intero debito iscritto a ruolo
scaduto prima di poter utilizzare in compensazione i crediti a disposizione.
Secondo quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n.
4/E, “al contribuente titolare di crediti di importo superiore a quello iscritto a
ruolo, non è consentito effettuare alcuna compensazione se non assolve,
preventivamente, l’intero debito per il quale è scaduto il termine di
pagamento, unitamente con i relativi accessori. La disposizione, pertanto,
configura un obbligo di preventiva estinzione dei debiti iscritti a ruolo e non
una “riserva indisponibile” del credito pari all’ammontare di tali debiti.”
Tale disposizione, contrariamente a quanto indicato in precedenza
(ovvero la possibilità per il contribuente del mantenimento di una “riserva” di
credito a copertura del debito iscritto a ruolo per poter compensare il
restante credito disponibile) precisa che, anche in presenza di un credito di
importo superiore a € 1.500, lo stesso non può essere utilizzato in
compensazione se prima non risultano estinti i debiti erariali iscritti a ruolo.
Per cui, solo dopo la totale estinzione dei debiti erariali iscritti a ruolo e
scaduti il contribuente potrà utilizzare in compensazione l’ulteriore credito
disponibile.
A partire dalla prossima scadenza di versamento del 16 marzo, quindi, i
contribuenti con ruoli scaduti non potranno utilizzare i crediti erariali in
compensazione, anche se “esuberanti”, se non dopo averli utilizzati per
estinguere il debito nei confronti dell’erario.
Mentre, si segnala che qualora i contribuenti abbiano utilizzato in
compensazione i crediti disponibili lo scorso 16.2 anche in presenza di debiti
iscritti a ruolo scaduti, di importo superiore a € 1.500, non incorrono in sanzioni
esclusivamente se hanno tenuto “a disposizione” una quota del credito a
copertura del debito iscritto a ruolo, utilizzando in compensazione solo
l’eccedenza.
Sanzioni
In caso di violazione del divieto in esame è applicabile la sanzione del 50%
dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali ed accessori, per i
quali è scaduto il termine di pagamento, fino a concorrenza dell’ammontare
indebitamente compensato.
La sanzione non può comunque essere superiore al 50% di quanto
indebitamente compensato.
Al riguardo secondo quanto precisato dall’ Agenzia delle entrate: “La
sanzione per indebita compensazione non può essere applicata finché sulla
iscrizione a ruolo penda contestazione in sede giurisdizionale o
amministrativa. In tale evenienza i termini per applicare la sanzione
decorrono dal giorno successivo alla definizione della contestazione.
Nelle ipotesi in cui sull’iscrizione a ruolo penda contestazione, la
decorrenza dei termini decadenziali per la notificazione dell’atto di
contestazione decorre dal giorno successivo alla data della definizione della
contestazione medesima.”
Di fatto, quindi, la sanzione:
non può essere superiore al 50% di quanto indebitamente compensato;
non può essere applicata fino al momento in cui sull’iscrizione a ruolo
penda contestazione giudiziale o amministrativa. In tal caso i termini per
applicare la sanzione decorrono dal giorno successivo alla definizione della
contestazione.
Pagamento
Secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 2 del decreto 10.02.2011, la
somme iscritte a
ruolo compensazione dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali con crediti fiscali
riguarda anche:
gli oneri accessori relativi alle imposte erariali iscritte a ruolo (sanzioni,
interessi), compresi gli aggi e le spese a favore dell’agente della riscossione
(per es. spese di notifica).
le imposte erariali “la cui riscossione è affidata all’agente della riscossione”
secondo le disposizioni previste dall’art. 29 del D.L. n. 78/2010 (convertito
dalla legge n. 122/2010). Si tratta, in particolare, di avvisi di accertamento
non impugnati e delle iscrizioni a ruolo provvisorie in presenza di ricorso.
Il meccanismo della compensazione si applicherà anche al nuovo
sistema di riscossione che entrerà in vigore dal 1° luglio 2011.
Pagamento
Il pagamento delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi
parziale del
debito accessori può essere effettato anche in modo parziale mediante la
compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte.
In tale ipotesi (compensazione parziale delle posizioni debitorie), il
contribuente deve preventivamente comunicare all’agente della riscossione
le imposte che intende estinguere.
Qualora non si proceda alla suddetta comunicazione, l’agente della
riscossione provvederà all’imputazione dei pagamenti così come risulta
dall’articolo 31 del Dpr 602/1973, partendo dalle rate più vecchie.
Nel caso in cui il contribuente effettui un pagamento in misura superiore
rispetto a quanto iscritto a ruolo, ovvero effettui una compensazione
superiore alle somme dovute, per ottenere il rimborso dell’ eccedenza
versata, dovrà necessariamente presentare apposita istanza all’Agente della
riscossione.
Ai fini dell’erogazione del rimborso l’agente della riscossione verifica
presso la pubblica amministrazione competente l’effettiva sussistenza del
credito utilizzato in compensazione dal contribuente.
Pagamento parziale del “preventiva” comunicazione
debito erariale all’Agente della riscossione delle
posizioni debitorie da estinguere
Modalità di
Con la risoluzione n. 18/E dell’Agenzia delle Entrate del 21.2.2011 è stato
compensazione
debito istituito il codice tributo denominato “RUOL”. Per cui ai fini della
compensazione delle somme iscritte a ruolo (anche parziale), il contribuente
dovrà riportate nel modello “F24 Accise” nella sezione “Accise / Monopoli ed
altri versamenti non ammessi in compensazione”:
nel campo “ente” la lettera R;
nel campo “prov” va indicata la sigla della provincia di competenza
dell’agente di riscossione presso il quale il debito risulta in carico, desumibile
dalla “Tabella T Sigle province”;
il codice tributo “RUOL”, istituito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione
21.2.2011, n. 18/E.
CODICE DESCRIZIONE
RUOL “PAGAMENTO MEDIANTE COMPENSAZIONE DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO PER
IMPOSTE ERARIALI E RELATIVI ACCESSORI – ART. 31, C. 1, D.L.31 MAGGIO
2010, N. 78″.
I campi “codice identificativo”, “mese” e “anno di riferimento” non
devono essere compilati.
Secondo il Decreto in esame, restano ferme le disposizioni emanate in
materia di controllo preventivo dell’utilizzo in compensazione dei crediti IVA,
di cui all’art. 10 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122, nonché di obbligo, per i
titolari di partita IVA, di presentazione dei modelli F24 esclusivamente con
modalità telematiche, di cui all’art. 37, comma 49, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223.
I titolari di partita IVA devono presentare il
modello F24 Accise in via telematica
Utilizzo credito IVA:
Regole utilizzo
compensazione importi compensazione superiori a € 10.000, decorre dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione trimestrale
reddito IVA per importi superiori a € 15.000 annui richiede visto di conformità da parte di annuale o dell’istanza un soggetto abilitato
Va infine precisato che il Decreto all’ art. 2 comma 3 prevede la
possibilità che gli agenti della riscossione e l’Agenzia delle entrate possano
stipulare apposita convenzione per la trasmissione telematica dei modelli F24,
in nome e per conto dei contribuenti, mediante il servizio Entratel.
Esempi
Esempio 1
Qualora il contribuente presenti la seguente situazione:
credito Iva : Euro 4.000
debito per somme iscritte a ruolo non pagate Euro 1.000
Poiché il debito per somme iscritte a ruolo non è superiore a € 1.500 il contribuente
può tranquillamente utilizzare in compensazione il credito IVA.
Esempio 2
Qualora il contribuente presenti la seguente situazione:
Credito Irpef : Euro 7.000
Debito per somme iscritte a ruolo scadute e non pagate: Euro 5.000
debito IVA in scadenza il 16.3.2011 pari a € 2.000.
Poiché il debito per somme iscritte a ruolo è scaduto ed è superiore a € 1.500, il
contribuente, per poter utilizzare il credito deve provvedere all’estinzione del debito
scaduto.
Con pagamento del debito erariale mediante l’utilizzo del credito IRPEF sarà poi
possibile utilizzare il residuo credito pari a € 2.000 (7000 – 5.000) per il versamento in
compensazione del debito IVA.
Esempio 3
Qualora il contribuente presenti la seguente situazione:
credito Ires : Euro 13.000
debito per somme iscritte a ruolo non pagate e relative ad una cartella
di pagamento notificata il 10.2.2011: Euro 7.000
debito IVA in scadenza il 16.3.2011 pari a € 5.000.
Il debito per somme iscritte a ruolo è superiore a € 1.500 ma essendo stato notificato
il 10.2.2011 non è ancora scaduto. In tal caso il contribuente, può utilizzare in
compensazione il credito IRES per il versamento dell’ Iva. Nel caso faccia
decorrere i 60 giorni dalla notifica il credito Ires residuo euro 8000 (13000-5000) viene
bloccato. Per poter utilizzare ancora il credito residuo deve provvedere
all’estinzione del debito scaduto.
Esempio 4
Si ipotizzi che il contribuente presenti la seguente situazione:
Credito Ires : Euro 3.000
Debito per somme iscritte a ruolo (Irap, sanzioni, interessi) non pagate e
scaduto: Euro 5.000
Poiché il debito per somme iscritte a ruolo è scaduto ed è superiore a € 1.500 il
contribuente per poter utilizzare il credito deve provvedere all’estinzione del debito
scaduto. In questo caso si tratta di una estinzione parziale visto che il credito Ires
disponibile non è totalmente capiente del debito iscritto a ruolo. A tal fine sarà
necessaria una preventiva comunicazione all’Agente della riscossione delle partite
debitorie estinte.