Le Corte UE riprende l’Italia: pagare le ferie non godute
La Corte Europea di Giustizia ha affermato, con una nuova sentenza, l’importanza di pagare le ferie annuali non godute, nel caso in cui il lavoratore abbia presentato le proprie dimissioni.
La decisione è servita a tirare le orecchie all’Italia, dopo il caso del funzionario di Copertino (Puglia) a cui l’indennità era stata negata, in osservanza della normativa italiana vigente.
La CGUE ha infine ribadito che tale negazione è inammissibile per considerazioni puramente economiche.
Ferie non monetizzate: il caso Copertino
A Copertino (Lecce), un funzionario pubblico, che dal 1992 al 2016 aveva ricoperto la carica di istruttore direttivo presso il comune, ha fatto ricorso presso la CGUE.
Dimessosi volontariamente per il prepensionamento, aveva richiesto un’indennità per le ferie non godute (pari a 79 giorni).
Il “no” categorico del Comune ha ricordato che l’ordinamento italiano non ammette tale pagamento per il settore pubblico, ad eccezione dei congedi presi per motivi di causa maggiore (ad esempio la malattia).

La Corte Europea di Giustizia ha risposto proprio oggi, bacchettando il Tribunale di Lecce e riaffermando l’importanza della monetizzazione delle ferie.
Ha inoltre aggiunto che Gli Stati membri non possono addurre motivi connessi al contenimento della spesa pubblica per limitare tale diritto.
La disciplina italiana
Il D.Lgs. n. 66/2023, al divieto di monetizzare le ferie non godute (sulle 4 settimane obbligatorie annuali), affianca alcune deroghe.
Il primo caso riguarda i contratti a tempo determinato o con una linea temporale minore di un anno.
La seconda deroga riguarda invece i contratti a tempo indeterminato (e con scioglimento del rapporto lavorativo).

Un esempio potrebbero essere i contratti stagionali, se si pensa alla difficoltà di ottenere le ferie in mesi ad alta intensità di lavoro.
Per finire vi sono i contratti collettivi nazionali che prevedono più di 4 settimane di ferie annuali. In questo caso, è ammessa un’indennità sulle ferie aggiuntive non utilizzate.
Garanzie multilivello
A dicembre 2023 la corte di Cassazione si è pronunciata con varie sentenze, avvicinandosi alla posizione ora presa dall’UE e rifacendosi all’articolo 36 della Costituzione, terzo comma. Quest’ultimo infatti recita: Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
La mancata garanzia di tale diritto costituisce, spiega l’UE, una violazione della direttiva 2003/88, ma non solo.

Viola anche l’articolo 31 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, che recita: ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite.
Le stesse parole che compaiono in fonti diverse.
Se le aggiungiamo alla voce malcontenta dei lavoratori risulta evidente la necessità di un cambiamento: garanzie lavorative ed economiche uniformi sui diversi piani normativi.




