Patent Box, una gara a chi spende di più?
Con l’introduzione del Decreto Legge n.146, nello specifico con l’art. 6 di tale decreto,è stato rivisitato completamente il regime del Patent Box, introdotto dall’art. 1, commi 37 – 45, della Legge di Stabilità 2015 (L. 23 dicembre 2014, n. 190).
All’interno dell’art. 6 del D.L. n. 146 si parla di “semplificazione” della normativa ma in realtà tali modifiche rappresentano una vera e propria abrogazione di quella che è la precedente disciplina del Patent Box.
Proviamo a fare, in estrema sintesi, un confronto tra i due regimi.
Il vecchio regime prevede:
- Una tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo diretto ed indiretto dei cosiddetti intangibles, in particolare sono esenti al 50% i redditi derivanti dalla concessione in uso, dall’uso diretto e dalla cessione di tali beni immateriali;
- I soggetti beneficiari sono tutti i titolari di reddito di impresa;
- I beni oggetto dell’agevolazione in esame sono i software protetti da copyright, i brevetti industriali, i disegni e modelli, i processi, le formule e le informazioni relative ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili;
- Si tratta di un regime opzionale dalla durata di 5 anni, irrevocabile e rinnovabile;
- Il credito derivante dalla R&S è cumulabile.
La nuova normativa, introdotta a seguito del Decreto Legge 146 del 2021, prevede:
- Una maggiorazione ai fini fiscali (sia IRES che IRAP) del 90% dei costi inerenti alla ricerca e sviluppo sostenuti in relazione agli intangibles;
- I soggetti beneficiari sono rimasti invariati, pertanto si identificano in coloro i quali risultano essere titolari di reddito di impresa, residenti sul territorio dello Stato, a condizione che svolgano attività di R&S finalizzate alla creazione e sviluppo dei beni immateriali in esame;
- I beni agevolabili risultano essere gli stessi della precedente normativa, cui si aggiungono i marchi d’impresa, esclusi a partire dal 2017 nel pregresso regime per effetto delle prescrizioni OCSE, pertanto nel vecchio Patent Box rientrano nell’agevolazione solo i marchi per cui i soggetti abbiano effettuato opzione nel 2015 e 2016;
- La durata si conferma sempre in 5 anni, irrevocabile e rinnovabile;
- Il credito derivante dalla R&S è non cumulabile, a differenza di prima in cui era cumulabile.
Ad oggi sono state diverse le critiche mosse, in ragion del fatto, in particolar modo, dei diversi applicativi che necessitano ulteriori chiarimenti e spiegazione come per esempio i criteri per l’esatta identificazione di costi agevolabili e ciò, soprattutto, in virtù dell’esclusione della cumulabilità tra il credito d’imposta relativo al Patent Box e il credito derivante dall’attività di ricerca e sviluppo perseguita dall’impresa. Oltre a ciò, un’altra critica mossa da diversi soggetti è che secondo una buona fetta di imprenditori il nuovo regime tende a favoreggiare non chi effettivamente giunge a buoni risultati (elemento che dovrebbe essere alla base di questa disciplina “innovativa”) bensì coloro che hanno le possibilità di poter immettere sul mercato una grande mole di denaro, e dunque tutti quei soggetti che hanno la possibilità di spendere maggiormente.
Ciò che però ha creato maggiore confusione e caos, sono stati i commi 8 e 10, soprattutto per la “fatale” coincidenza di pubblicazione del decreto quasi in concomitanza con le scadenza dei modelli dichiarativi e le chiusure degli esercizi fiscali.
I precedenti commi, infatti, sembrerebbero introdurre un’abrogazione retroattiva del vecchio regime del Patent Box a partire già dal periodo d’imposta del 2020, di fatto in netto contrasto con quanto previsto dall’art. 3 dello Statuto dei Diritti dei Contribuenti, che sancisce il “principio di irretroattività delle norme tributarie”. Chiaramente questo implicherebbe, l’intera cancellazione del beneficio di cui le imprese in questione avevano già tenuto chiaramente in considerazione nel versamento di giugno oltre che, ovviamente, nel bilancio relativo al 2020.
Inoltre dalla relazione tecnica si evince come “non vi è un’imposizione nei confronti dei contribuenti che già usufruiscono del vecchio regime di transitare immediatamente nel nuovo, potendo tale evenienza verificarsi, sino al periodo d’imposta 2024, solo su base opzionale”, lasciando così salvo almeno il precedente periodo d’imposta, dunque con riferimento all’anno 2020.
In conclusione, il nuovo regime presenta sicuramente vantaggi rispetto alla precedente disciplina, si pensi alla semplificazione del calcolo del beneficio o la reintroduzione dei marchi d’impresa (che come detto prima era stato escluso dall’anno 2017), ma nonostante ciò, è più che giustificata la reazione del mondo imprenditoriale per “il totale cambio di paradigma” in combinazione alla non cumulabilità con il Credito di Imposta Ricerca e Sviluppo, come precedentemente accennato, accentuato anche dalla pubblicazione del decreto avvenuto in concomitanza delle scadenze fiscali.
Senz’altro i beneficiari di tale regime si auspicano un programma di incentivi che riesca a soddisfare una stabilità ed anche una coerenza nel tempo, senza essere soggetto a continue modifiche.




