Onu, legge italiana sul reato di tortura incompleta e inapplicabile

La tortura azzera la dignità e quindi azzera l’umanità. (P. Gonnella)
Il Comitato Onu richiama l’Italia a rivedere e modificare il testo della legge sul reato di tortura, perché incompleto, poco chiaro e aperto a spazi di impunità. Non è una sorpresa perché la Corte di Strasburgo aveva già espresso l’inapplicabilità della legge sul reato di tortura riguardo ai fatti di Bolzaneto.
Mercoledì 6 dicembre il Comitato Onu, riunito a Ginevra, pur prendendo atto della recentissima adozione (14 luglio 2017) della legge che introduce, in Italia, il reato di tortura, definisce la stessa incompleta e sostanzialmente inapplicabile, “in quanto non menziona lo scopo dell’atto in questione”. Nella conclusione il Comitato precisa che il testo è privo delle specifiche relative all’autore, manca cioè di un riferimento chiaro ai pubblici ufficiali. A tal proposito il Comitato chiede all’Italia di allineare il contenuto dell’articolo 613-bis del Codice Penale (prima parte della legge sul reato di tortura) con l’articolo 1 della Convenzione, in modo da eliminare gli elementi superflui contenuti nella legge e soprattutto da identificare con precisione “l’autore e i fattori motivanti o le ragioni per l’uso della tortura”.
Infatti l’articolo 1 della “Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti” (10 dicembre 1984) non lascia spazio a ambiguità e sancisce che «ai fini della presente Convenzione, il termine «tortura» designa qualsiasi atto con il quale sono inflitti a una persona dolore o sofferenze acute, fisiche o psichiche, segnatamente al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla od esercitare pressioni su di lei o di intimidire od esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze derivanti unicamente da sanzioni legittime, ad esse inerenti o da esse provocate».
Secondo il Comitato Onu, le mancate esplicitazioni riguardanti gli autori e le motivazioni concernenti la tortura creano “spazi reali o potenziali per l’impunità”. Il Comitato inoltre raccomanda e sollecita l’Italia a garantire imparzialità nell’analisi delle denunce per tortura, per maltrattamenti e per uso eccessivo della forza, così da assicurare alle vittime un congruo risarcimento.
Il testo attuale è composto di due articoli: 613-bis e 613-ter, nei quali i riferimenti agli autori del reato sembrerebbero vaghi e inconsistenti. È prevista una pena da quattro a dieci anni di reclusione per chi «con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza». Si specifica inoltre che il fatto è punibile se «è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona». Gli ampi spazi interpretativi che una legge poco chiara come questa lascia sono facilmente individuabili, così come le conseguenze che da essa scaturiscono. Se il reato è commesso da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni la pena va da cinque a dodici anni. Se alla tortura segue la morte, la pena arriva a trent’anni di reclusione, nel caso in cui la morte fosse procurata volontariamente è previsto l’ergastolo.
Per quanto riguarda lo specifico della condizione detentiva, il Comitato ha espresso apprezzamento nei confronti della nuova figura del “Garante nazionale delle persone detenute o private della libertà personale”, un organismo di controllo degli istituti penitenziari che è entrato in vigore il 1 febbraio 2016. Attualmente il Collegio del Garante nazionale è costituito da Mauro Palma ed Emilia Rossi, rispettivamente Presidente e Componente. Ma il Comitato aggiunge che il sistema penitenziario italiano è tenuto a migliorare gli standard detentivi, a ovviare ulteriormente al problema del sovraffollamento carcerario (la Corte di Strasburgo ha già condannato l’Italia nella nota sentenza Torreggiani del 2013, per violazione dell’articolo 3 CEDU) e a regolamentare il regime speciale di detenzione (41-bis) con le misure internazionali sui diritti umani.
Storia e ritardi del reato di tortura in Italia
Nel secondo dopoguerra si avverte il bisogno di stabilire ufficialmente i diktat morali e socio-culturali capaci di stigmatizzare atteggiamenti di violenza e tortura. All’articolo 5 della “Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo” (1948) si legge che «nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o punizioni crudeli, inumani o degradanti» né in tempo di guerra, tanto meno in tempo di pace. La dignità umana e il diritto all’incolumità personale non possono essere considerati beni interscambiabili in favore di qualche potere, neanche statale.
Nel 1975, in sede Onu, viene promulgata la “Dichiarazione sulla protezione di tutte le persone contro la tortura e altri trattamenti crudeli, inumani e degradanti”, nella quale all’articolo 7 vengono invitati tutti gli Stati membri dell’Onu a predisporre, all’interno di ciascun codice penale, di una legge riguardante il reato di tortura. In Italia si è dovuto attendere più di quarant’anni per avere un abbozzo di legge, che fa acqua da tutte le parti. Tale invito, infatti, vincola gli Stati soltanto a livello morale, ma è privo di valenza dal punto di vista giuridico.
Nel 1987, con l’entrata in vigore della “Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti” (1984) viene istituito un Comitato europeo per la prevenzione, avente il compito di esaminare tramite sopralluoghi le condizioni delle persone private della libertà. Rispetto a tale Convenzione l’Italia si è impegnata, il 10 ottobre 1989, nel seguente modo: «il governo della Repubblica italiana dichiara, in conformità al paragrafo 1 dell’articolo 21, che riconosce alla competenza del Comitato contro la tortura a ricevere ed esaminare comunicazioni provenienti da o presentate a nome di un individuo sottoposto alla sua giurisdizione che lamentino di essere vittime di una violazione da parte di uno Stato Membro delle disposizioni della Convenzione».
Del resto l’urgenza di una legge sul reato di tortura in Italia ha mosso lo stesso Papa Francesco, che nel luglio 2013 ha introdotto questo reato nel codice penale dello Stato della Città del Vaticano, difendendo il diritto pro homine, ovvero il principio della garanzia e della tutela della dignità della persona.
Dopo circa tre anni di rimbalzi fra la Camera dei Deputati e il Senato, riempiti da fiumi e fiumi di emendamenti – che hanno snaturato la struttura e lo scopo della legge – il Senato ha approvato il ddl il 17 maggio 2017 con 195 voti a favore, 8 contrari e 34 astenuti. Fra questi ultimi anche il senatore Luigi Manconi, firmatario del disegno di legge originario e presidente dell’associazione A Buon Diritto, che non ha potuto riconoscervi i principi umanitari della difesa della libertà personale, che lo avevo ispirato.
La legge, approvata in Camera il 14 luglio, è stata oggetto di numerose critiche sia da parte di Amnesty International Italia, sia da Antigone Onlus, le quali hanno fin da subito sostenuto la sua difficile applicabilità: la legge limita la tortura ai soli comportamenti perpetrati nel tempo e ridimensiona fortemente l’ipotesi della tortura e della violenza mentale. Amnesty International riconosceva alla legge soltanto il palese scopo di proteggere a qualunque costo gli appartenenti all’apparato statale. Gli stessi pm e giudici titolari dei processi sull’irruzione alla scuola Diaz e sui fatti avvenuti a Bolzaneto durante il G8 di Genova (qui) avevano definito il reato di tortura approvato “in concreto inapplicabile”. Ieri sono intervenuti anche i rappresentanti dei Radicali e dell’Unione delle camere penali italiane ribadendo la loro “disapprovazione per quanto legiferato”.