Padova: Condannato condomino molesto con pena accessoria prevista dal c.p.p.
Non potrà avvicinarsi a più di 500 metri dai luoghi frequentati dalle persone offese
Singolare sentenza quella del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Padova, che con ordinanza n. 1222/2013, ha accolto la richiesta, avanzata dal Pubblico Ministero, per l’applicazione della misura cautelare personale del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese, nei confronti di un condomino indagato per il reato di cui all’articolo 612 bis cod. pen.
Il condomini in questione è stato condannato per le reiterate condotte assunte bei confronti dei propri vicini di casa, abitanti nello stesso condominio, provocando negli stessi un “perdurante e grave stato di ansia e di paura”, tanto da “costringendoli ad alterare le proprie abitudini di vita”.
Nella fattispecie l’uomo oggetto era stato denunciato da diversi condomini, che avevano subito angherie di ogni tipo, consistenti in minacce ed insulti.
Le minacce e le molestie erano così consistenti che molti di loro erano stati costretti a traslocare in altre stanze dell’appartamento le proprie camere da letto, per non essere svegliati nelle ore notturne dai rumori molesti e perfino costretti a modificare gli orari dei pasti e delle uscite. Addirittura alcuni avevano dovuto ricorrere a cure mediche ed altri hanno tentato di di vendere l’abitazione.
Per tutte queste circostanze l’uomo è stato ritenuto responsabile di “condotta persecutoria”, manifestando in modo seriale, senza alcun dubbio sussumibile nell’alveo dell’articolo 612 bis del codice penale.
Queste le motivazioni che il G.I.P. del Tribunale di Padova ha valutato per disporre nei confronti dell’indagato l’applicazione della misura cautelare personale del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese e dai loro familiari, ai sensi del disposto articolo articolo 282 ter c.p.p. .
Allo stesso veniva imposto di “ mantenere una distanza di almeno 500 metri dai luoghi frequentati dai denuncianti e vietando al predetto di comunicare con qualsiasi mezzo, in particolare telefono, SMS o e-mail con le persone sopra indicate”.
Ora dopo questa sentenza tante persone che si riconosceranno nelle medesime situazioni, possonio invocare la dottrina di questa decisione giurisprudenziale.
Sebastiano Di Mauro
21 febbraio 2013