Soccorsi Alpini a pagamento: chi si rompe paga!

Gli ultimi giorni sono stati interessati da molteplici interventi di Soccorsi Alpini, dovuti principalmente al distaccamento di frane e valanghe. In alcuni casi l’epilogo delle vicende è stato tragico: Massimo Urbani e Massimo Franzè, due sciatori romani sono morti sotto una valanga, staccatasi dalle montagne sopra Campo Felice (L’Aquila). I due, impegnati in un fuori pista, sono stati travolti, sbattuti contro gli alberi e poi sepolti dalla massa di neve. Un terzo sciatore e loro amico, Amerigo Guerrazzi, è ferito ed è stato portato in eliambulanza all’ospedale San Salvatore dell’Aquila come codice rosso.
Anche un altro uomo (48 anni) è stato travolto da una valanga, durante un’escursione sci-aplinistica a Cosio Valtellino (Sondrio). È grave e la sua prognosi rimane riservata.
Sul Monte Lussari a Camporosso (Udine), una slavina ha travolto un gruppo di sciatori freeriders, mentre sceglieva il luogo per un fuori pista. Soltanto uno è stato portato in ospedale ed è in condizioni gravi, mentre gli altri sono rimasti illesi.
Soltanto nella giornata di sabato 3 febbraio sono stati tre gli interventi del Soccorso Alpino per richieste di soccorso, dovute a valanghe in tre diverse località alpine delle Alpi Carniche e Giulie.
La prima richiesta è arrivata intorno alle 11 del mattino dalle pendici settentrionali del Monte Tamai, dove, ad una quota di circa 1500 metri, due sciatori che stavano effettuando una discesa fuoripista hanno subito entrambi un infortunio in seguito a caduta.
Possono essere applicate misure precauzionali o strategie deterrenti per limitare gli incidenti nei fuori pista? Molti propongono il pagamento delle operazioni di soccorso e a ben guardare in alcune Regioni questo già avviene. La copertura economica della chiamata al 118 in Veneto, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta, Lombardia e Piemonte avviene sempre, anche nel caso in cui ad essere soccorsi siano feriti gravi, ad eccezione della Valle d’Aosta e del Piemonte. Di seguito il tariffario. Ad essere punita, come sempre del resto, è la fallibilità del libero arbitrio.
È pur vero che l’unico valido motivo dissuasore resta il raziocinio, ovvero la spinta a far prevalere la ragione – intesa come calcolo – sulla spregiudicatezza del gesto e della volontà di correre il rischio. La cultura della cura, che è rispetto di sé e senso di responsabilità collettiva, è l’unica prevenzione possibile.
Secondo la legge
È la legge n. 363 del 24 dicembre 2003, relativa alle “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo”, a sancire la legalità e dunque la legittimità dello sci fuoripista. All’articolo 17 si legge che «1.Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi. 2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono munirsi, laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso». Chi trasgredisce questo articolo è passibile di sanzioni che vanno dai 20 a i 250 euro.
Sta poi alle singole Regioni, ai singoli Comuni e ai rispettivi Sindaci stabilire la modalità con cui applicare e ampliare i provvedimenti della normativa. Il Piemonte, ad esempio, estende a tutti i soggetti che praticano lo sci fuoripista e le attività escursionistiche fuori dai percorsi individuati e segnalati l’obbligo di portare con sé, non solo l’artva, ma anche pala e sonda e non solo in caso di pericolo valanghe. Sempre in Piemonte, la nuova normativa per regolamentare lo sci fuoripista e il freeride ne vieta lo svolgimento in aree classificate come protette o facenti parte della Rete Natura 2000. Nella legge regionale del Piemonte del 2009 viene stabilito che «1. Sono definite aree sciabili, ai sensi della normativa vigente, tutte le superfici innevate, anche attraverso la produzione di neve programmata, anche non battute, ad uso pubblico e comprendenti piste, snowpark, impianti di risalita e di innevamento, ivi comprese tutte le infrastrutture ad esse collegate sia aeree che interrate, nonché accessori e pertinenze diverse, abitualmente riservate alla pratica degli sport invernali sulla neve quali lo sci nelle sue varie articolazioni, la tavola da neve “snowboard”, lo sci da fondo, la slitta e lo slittino ed altri eventuali sport da neve […] percorso fuoripista o misto: itinerario sciistico, anche non compreso nell’area sciabile attrezzata, che può essere segnalato con paletti indicatori di percorso e normalmente accessibile; per tale itinerario valgono le disposizioni di cui all’articolo 30 e pertanto viene percorso dall’utente a suo esclusivo rischio e pericolo».
In Abruzzo, invece, l’amministrazione regionale solleva il gestore degli impianti dalla responsabilità di segnalare i divieti d’accesso o pericolo frane e valanghe. Inoltre la legge abruzzese introduce un comma che vieta «lo sci fuoripista lungo pendii interessati attivamente o passivamente da rischio di eventi valanghivi potenzialmente connessi con l’area sciabile attrezzata».
I costi dei soccorsi
L’articolo 3 della suddetta legge 363, stabilisce che «i gestori sono altresì obbligati ad assicurare il soccorso e il trasporto degli infortunati lungo le piste in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso, fornendo annualmente all’ente regionale competente in materia l’elenco analitico degli infortuni verificatisi sulle piste da sci e indicando, ove possibile, anche la dinamica degli incidenti stessi. I dati raccolti dalle regioni sono trasmessi annualmente al Ministero della salute a fini scientifici e di studio. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al primo periodo del comma 2 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro».
Il Soccorso alpino e Speleologico è una sezione nazionale del Club Alpino Italiano. È distribuito su tutto il territorio nazionale e consta di circa 7.500 tecnici. Il CNSAS, Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico offre, in tutta Italia, un intervento gratuito, facendo parte del Servizio Sanitario Nazionale. Il costo di intervento viene assorbito dalla comunità, anche per un ferito lieve o per un incidente di lieve entità, fatte salve alcune regioni prima citate (Veneto, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta, Lombardia e Piemonte).
Bisogna essere consapevoli del fatto che, in Italia, il diritto a chiamare soccorsi non è identico su tutto il territorio. L’applicazione dei costi aggiuntivi è certamente spiegabile dall’intensità di chiamate registrata in queste zone rispetto ad altre. Motivo per cui l’elevato numero di interventi e recuperi non viene fatto ricadere per intero sulla collettività. Come dimostrano le vicissitudini di questi giorni, però, il pagamento del soccorso non costituisce un valido strumento di deterrenza.
A leggere il tariffario si rimane senza fiato per qualche minuto, considerando soprattutto il fatto che chi rimane ferito durante un’attività, più o meno pericolosa, è costretto a pagarne le doppie conseguenze. Vediamole nel dettaglio:
Veneto
ferito grave: € 25 al minuto fino ad un max di € 500;
ferito lieve: € 75 al minuto fino ad un max di € 7.500;
persona illesa, intervento inutile: costo totale
Trentino Alto Adige
ferito grave: € 30; ferito lieve: € 110;
intervento inutile: costo fisso € 750, volo elicottero: € 140 al minuto
Valle d’Aosta
ferito grave o lieve: intervento gratis;
persona illesa (intervento immotivato): costo elisoccorso € 115 al minuto e spese a carico fino a max € 3.500
Lombardia
intervento per ferito lieve con ambulanza: € 56 l’ora;
intervento per ferito mediamente grave con ambulanza e personale certificato: € 70 l’ora;
intervento per ferito grave con ambulanza, medico, infermiere e autista soccorritore : € 115 l’ora;
squadra a terra del CNSAS: € 95,00 l’ora;
Il cittadino che richiede il soccorso non potrà pagare più di 780 euro.
Piemonte
chiamata e recupero con conseguente ricovero in Pronto Soccorso: gratuita.
Per tutti gli altri casi:
diritto fisso di chiamata: 120 euro; costo al minuto di volo: 120 euro;
per una chiamata causata da utilizzo di dotazione tecnica non adeguata o dalla scelta di percorsi non adatti al livello di capacità o al mancato rispetto di divieti, il cittadino dovrà rimborsa fino a 1000 euro;
per una chiamata totalmente non motivata, il cittadino dovrà coprire il costo totale di intervento.