Femminicidi: dal Consiglio dei ministri via libera alle nuove disposizioni

“Nonostante una buona legislazione abbiamo un numero di femminicidi che non accenna a calare” esordisce così la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Eugenia Roccella, a poche ore dall’approvazione in Consiglio dei ministri del nuovo disegno di legge sulle nuove disposizioni contro la violenza di genere. Per il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, secondo proponente della legge insieme a Roccella, si tratta di “pene estremamente severe”. Saranno abbastanza per contrastare il sempre più preoccupante fenomeno dei femminicidi? Innanzitutto, va detto che il progetto era in cantiere già da tempo, come dichiarato anche da Roccella. Anzi, il ddl sembra ricalcare le disposizioni dell’attuale normativa esistente, quella del Codice Rosso varata nel 2019, ma le pene previste vengono inasprite. Nel frattempo, alla Camera Elly Schlein si presenta con un pacchetto di misure a nome del Partito democratico mentre i Cinque Stelle hanno chiesto di proporre in Parlamento una legge condivisa. Per la forzista Licia Ronzulli invece, si dovrebbe introdurre una nuova tipologia di reato, il “duplice omicidio” nel caso in cui venga uccisa una donna che aspetti un bambino, come è successo nel caso di Giulia Tramontano, uccisa dal partner al settimo mese di gravidanza. Infine, non mancano le critiche dall’opposizione per la lentezza dell’iter. Per Mara Carfagna (Az-IV) si sono persi otto mesi, dato che già c’era un testo depositato ad ottobre “rimasto inspiegabilmente ignorato e molto simile al ddl proposto dal Governo”.
Le nuove disposizioni: il rafforzamento dell’ammonimento
Tra le novità principali vi è quella del rafforzamento dell’ammonimento da parte del questore. L’ammonimento è una misura di prevenzione oggi già prevista in modo tale da tutelare le vittime di reati come lo stalking, la violenza domestica e il cyberbullismo, garantendo una tutela rapida e anticipata rispetto ai processi penali tradizionali. Con il ddl approvato al Consiglio dei ministri, si estendono i casi in cui lo si può applicare, includendo anche i “reati-spia”, percosse, lesione personale, violenza sessuale, violenza privata, minaccia grave, atti persecutori, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, violazione di domicilio e danneggiamento. Inoltre, si prevede un aggravamento di pena quando i reati di violenza di genere sono commessi da un soggetto ammonito, anche se la vittima è diversa da quella che ha effettuato la segnalazione per cui è stato adottato, mentre per la richiesta di revoca dei provvedimenti, i soggetti dovranno aspettare almeno tre anni dopo un percorso di recupero conclusosi positivamente.
Misure potenziate: dalle cautelari a quelle di prevenzione
Con le nuove disposizioni vengono toccate soprattutto le misure cautelari e quelle volte alla prevenzione. Nel primo caso, si prevede l’applicazione della misura cautelare in carcere non solo nel caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari ma anche nel caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli strumenti di controllo disposti con la misura degli arresti domiciliari (il braccialetto elettronico) o con le misure di allontanamento dalla casa familiare o divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (non oltre i 500 metri). Si prevede infine la possibilità di stabilire la custodia cautelare in carcere anche nel caso di procedimenti riguardanti lesioni personali e per i provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento dei luoghi frequentati dalla persona offesa. Per quanto riguarda invece le misure di prevenzione, quelle della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, previsti dal Codice antimafia, potranno essere applicate anche agli indiziati di reati legati alla violenza contro le donne e alla violenza domestica. Le violazioni saranno punite con la reclusione da 1 a 5 anni e sarà consentito l’arresto anche fuori dai casi di flagranza.
Il reato di flagranza differita e tempi più rapidi per Pm e giudici
Il reato di “flagranza differita” viene esteso a chi sarà individuato, in modo equivocabile, quale autore di condotta “di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, maltrattamenti in famiglia e atti persecutori sulla base di documentazione video-fotografica o che derivi da applicazioni informatiche o telematiche come chat o condivisione di una posizione geografica, non oltre le quarantotto ore dal fatto”. Inoltre, viene assicurato il rapido svolgimento dei processi ampliando le fattispecie per le quali è assicurata la priorità, tramite l’inclusione di reati come l’induzione e la costrizione al matrimonio, la deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso e la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento dai luoghi frequentanti dalla persona offesa, oltre alla diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, lo stato di incapacità procurato mediante violenza e la lesione personale.
Ma per quanto le pene siano elevate non costituiscono mai una deterrenza assoluta contro i reati di genere. Come ha spiegato il Ministro Nordio: “è solo con una operazione culturale che si possono ridurre, se non eliminare, reati così odiosi”.