I condoni edilizi pro abusivismo e urbanizzazione selvaggia

Mercoledì la Camera ha approvato il “decreto Genova” o “decreto emergenze” per la ricostruzione del ponte Morandi, che prevede tempistiche e procedure più veloci rispetto alle leggi ordinarie. Il decreto incorpora anche norme che non riguardano Genova, tra queste il tanto contestato condono edilizio per Ischia. Il decreto permetterà di usare i fondi per la ricostruzione del terremoto dell’agosto 2017 anche per migliaia di altre case abusive.
Dopo un’iniziale diatriba tra Lega e Movimento 5 Stelle, Di Maio ha sottolineato che non si tratta di un condono, eppure, come spiegano AGI e Pagella Politica, gli effetti potrebbero essere simili.
Il decreto Genova non contiene formalmente un nuovo condono edilizio per Ischia. Ma prevede che le istanze di condono ancora pendenti dalle tre precedenti leggi (1985, 1994 e 2003), e relative agli edifici danneggiati dal sisma del 2017, debbano essere risolte entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge e risolte applicando le disposizioni della legge del 1985.
E proprio in questi giorni in cui gli effetti della combinazione tra maltempo e abusivismo edilizio mostrano il loro volto più tragico è doveroso chiedersi se la soluzione per l’urbanizzazione selvaggia e incontrollata possa veramente essere l’ennesimo condono, il cui scopo non è risolvere questo problema, ma limitare i danni, possibilmente rigonfiando un po’ le tasche dello Stato.
Solo a Palermo sono morte 12 persone, 9 delle quali intrappolate all’interno di una casa abusiva, inghiottita da acqua e fango a Casteldaccia.
Il condono edilizio tra 1985 e 2018
L’articolo 25 del “decreto Genova” è il più contestato, intitolato “Definizione delle procedure di condono” prevede che i Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno «definiscono le istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017». Queste istanze verranno applicate secondo “i Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47”, ovvero il condono risalente al governo Craxi.
Proprio a questo proposito, il presidente di Legambiente, Stefano Ciafani, ha dichiarato che «nonostante le parole rassicuranti del vicepremier Luigi Di Maio, secondo il quale nel decreto Genova non c’è nessuna sanatoria per Ischia, il condono edilizio esiste. Basta leggere l’articolo 25 dove si prevede una sanatoria tombale per l’isola campana secondo la quale si devono concludere i procedimenti ancora pendenti per gli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 2017, facendo riferimento alle sole disposizioni del primo condono, ossia la legge 47/1985 approvata dal governo Craxi. Una norma che consentirebbe di sanare edifici che perfino i due condoni approvati successivamente dai governi Berlusconi nel 1994 e 2003 vietavano, proprio perché posti in aree pericolose da un punto di vista idrogeologico e sismico, oltre che vincolate paesaggisticamente».
Altro che “ambientalismo da salotto”: il problema è la sicurezza
E se il vicepremier leghista sminuisce le polemiche contro il condono edilizio per Ischia definendole “ambientalismo da salotto”, l’architetto ambientalista e territorialista, Anna Savarese, ha spiegato che “il problema è la sicurezza: la legge 47 del 1985 è precedente a molte normative di tutela del territorio, del paesaggio, di contrasto del rischio sismico, vulcanico e idrogeologico. Le leggi successive sono state adeguate a quegli standard. Ad esempio, il condono del 2003 escludeva i luoghi vincolati, per motivi paesaggistici o di sicurezza, quello del 1985 no. Non solo. La legge del 1985 consente di condonare anche edifici costruiti in aree demaniali o protette”. Il governo ha deciso di rifarsi alla norma del 1985 “perché altrimenti a Ischia non avrebbe potuto condonare praticamente nulla. L’isola è in un territorio a rischio vulcanico, sismico e idrogeologico. In fondo tutti sappiamo che i condoni servono a battere cassa”.
La storia dei condoni edilizi italiani
I numeri dell’abusivismo edilizio in Italia sono impressionanti. Secondo i dati Istat nel decennio 2005 – 2015, il tasso di abusivismo edilizio è passato dall’11,9% al 19,7%, ma esiste un forte divario nella diffusione del fenomeno tra Nord e Sud.
Se infatti al Nord l’abusivismo nel 2015 era al 6,7% e al Centro al 18,9%, al Sud si arrivava al 47,3%. La regione più toccata dall’abusivismo edilizio è la Campania, con una percentuale di abitazioni abusive pari al 50,6% per ogni cento costruzioni autorizzate dai Comuni della Regione.
Al secondo posto la Calabria che tocca il 46,6%, seguita dal Molise con il 45,8%.
I condoni edilizi sono stati tre, disciplinati dalla legge n. 47 del 1985 (governo Craxi), la legge n. 724 del 1994 e la legge n. 326 del 2003, risalenti invece al governo Berlusconi.
Il primo condono ha riguardato tutti gli abusi edilizi realizzati fino al 1 ottobre del 1983 e tra i condoni è sicuramente il più permissivo, come visto sopra.
Il secondo condono, “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, riapre i termini della precedente legge 47/1985, estendendoli agli abusi realizzati fino al 31 dicembre 1993. Vengono tuttavia introdotte alcune limitazioni nell’applicazione, come ad esempio che le opere non abbiano comportato un ampliamento superiore al 30% della volumetria originaria ed in ogni caso non superiore a 750 mc.
Ben 14 decreti legge sono statti emanati dopo il 1994, tutti decaduti per mancata conversione in legge, contenevano norme in materia di semplificazione dei procedimenti urbanistico/edilizi.