Banca in liquidazione coatta: gli indennizzi non sono reddito
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 153/E del 18 dicembre 2017, è intervenuta sul trattamento fiscale delle somme corrisposte da un istituto di credito ai propri soci in esecuzione di specifici accordi transattivi.
Il quesito concerneva l’attribuzione della qualità di sostituto d’imposta all’istituto di credito in liquidazione coatta amministrativa che, sulla base di specifici accordi transattivi, corrispondeva un indennizzo ai propri soci/investitori.
In altre parole termini, si chiede se questi indennizzi abbiano generato un reddito imponibile in capo ai soci che li hanno percepiti.
In particolare, la banca in liquidazione coatta amministrativa ha stipulato, con alcuni dei propri soci/investitori, accordi transattivi in relazione ad eventuali pretese risarcitorie che gli stessi avrebbero potuto vantare in dipendenza dell’investimento in azioni della banca.
In esecuzione di tali specifici accordi, i soci hanno ricevuto una somma di denaro a titolo di indennizzo a parziale recupero delle perdite subite per effetto dell’investimento e, nel contempo, hanno rinunciato a qualsiasi azione di responsabilità nei riguardi dell’istituto di credito.
Ciò posto, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che, nel caso di specie, la percezione degli indennizzi da parte dei soci non abbia alcuna rilevanza reddituale poiché essa risulta finalizzata esclusivamente ad reintegrare forfettariamente la perdita di natura patrimoniale subita dai percettori a causa della condotta della banca in violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Testo unico della finanza. Di conseguenza, la banca non deve essere considerata sostituto d’imposta dei percettori.
Una posizione che risulta coerente con quanto già affermato in altre occasioni dall’Amministrazione finanziaria e dal Legislatore rispetto al trattamento fiscale delle somme erogate ai soggetti vittime della risoluzione di alcuni istituti di credito (si veda risoluzione n. 3/E del 12 gennaio 2017; articolo 1, commi da 855 a 861, legge 208/2015; articolo 9, comma 1, Dl 59/2016; “Banche insolventi: non tassabili gli indennizzi agli investitori”).