Nel VII Rapporto 2021 della Consob sulle scelte di investimenti degli italiani è emerso un crescente interesse verso i mercati e il trading online, in particolare verso le operazioni che coinvolgono criptovalute. Una crescita che non va di pari passo con la conoscenza finanziaria degli investitori italiani, anche se di poco migliorata in generale (+3% rispetto al 2019), sempre secondo le stime della Consob, ma non abbastanza soprattutto tra i “nuovi investitori“ i quali presentano un livello di alfabetizzazione finanziaria di molto inferiore rispetto alla media europea. Durante la pandemia il mercato delle criptovalute attirato un gran numero di nuovi investitori con una bassa conoscenza finanziaria attirati dall’accessibilità e dalla popolarità del settore. Le valute virtuali, infatti, sono diventate un asset sempre più utilizzato anche tra i piccoli investitori di tutto il mondo. Tuttavia, rimangono strumenti complessi e la loro tassazione è ancora poco chiara. Infatti, in assenza di una disciplina fiscale ad hoc, per la tassazione delle plusvalenze da compravendita di valute virtuali e i conseguenti obblighi dichiarativi, possiamo fare unicamente riferimento a chiarimenti e interpelli dell’Agenzia delle Entrate. In questa sede, perciò, ci concentreremo sui redditi derivanti da attività di acquisto e vendita svolta in modo “non professionale”, che rappresentano la maggioranza dei redditi associati a queste valute e che comportano più dubbi e problematiche per quanto riguarda gli aspetti legati alle imposte. In particolare, in sede di dichiarazione dei redditi, risultano rilevanti per la compilazione del modello redditi PF: il quadro RW, sugli obblighi dichiarativi in relazione al monitoraggio fiscale, e il Quadro RT, per la tassazione delle plusvalenze.
Obblighi dichiarativi: Quadro RW
La Risoluzione n. 72/E/2016 dell’Agenzia delle Entrate assimila ai fini fiscali le valute virtuali alle valute tradizionali estere. Facendo riferimento all’art. 67, comma 1, lett. c-ter del TUIR. I redditi da criptovalute, come quelli da valute estere, costituiscono quindi redditi diversi di natura finanziaria. In base a ciò possiamo determinare quali siano gli obblighi dichiarativi e la tassazione dei redditi derivanti da operazioni con valute digitali. Per quanto riguardo gli obblighi dichiarativi, si deve tenere conto di quanto indicato dall’art.4 del d.l. n.167/1990 (Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività). il quale prevede che il monitoraggio fiscale sia dovuto dai soggetti chedetengono attività estere di natura finanziaria, e che questa debbano essere indicate nel quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi relativa al periodo d’imposta dell’anno precedente. Il quadro RW del modello Redditi contiene infatti gli investimenti patrimoniali e finanziari esteri detenuti da persone fisiche residenti in Italia, ed è dedicato al monitoraggio annuale delle attività finanziarie e degli investimenti patrimoniali detenuti all’estero da parte di persone fisiche residenti in Italia e alla determinazione delle relative imposte (IVIE e IVAFE).
Ebbene, anche basandosi sulla tesi della Risoluzione n. 72/E/2016 secondo cui la criptovaluta è una valuta estera, non si può affermare con certezza che la stessa sia un’attività detenuta all’estero poiché tecnicamente si trova nella rete e non in un territorio specifico, per cui l’obbligo di compilazione riguardo alla detenzione di valute virtuali risulta ancore incerto. Inoltre, nelle istruzioni per la compilazione del Modello Redditi Pf 2022 le informazioni a riguardo sono insufficienti poiché riferimenti specifici al termine “valute virtuali” compaiono solo nelle istruzioni del Rigo RW1 col. 4 e nella tabella dei codici investimento da inserire nel Rigo RW1 col. 3. Nonostante ciò Il quadro RW andrebbe comunque compilato per una questione di prudenza, infatti l’assunzione di una posizione di compliance verso le richieste dell’Agenzia permette di evitare onerosi interventi futuri nel caso di contestazioni di mancata compilazione e rappresenta l’occasione per crearsi un dossier in cui conservare una traccia storica dell’evoluzione degli investimenti. L’Agenzia non stabilisce una soglia minima oltre la quale è obbligatoria dichiarare, ma l’esclusione delle criptovalute dall’IVAFE, come stabilito dalla risposta all’interpello n. 956-39/2018, cancella la possibilità di fruire dell’esonero per il mancato superamento del picco di 15.000 euro relativo ai conti correnti esteri previsto dall’art .4 167/1990. Ciò significa che anche per chi possiede minime quantità di criptovalute detenute su un wallet di un Exchange di criptovalute o di un’altra piattaforma, devono dichiararle al fisco a fine di monitoraggio compilando il Rigo RW1 del Quadro RW.
Il quadro RW deve essere presentato esclusivamente in via telematica entro il 30 novembre dell’anno successivo alla chiusura di ogni periodo di imposta tramite il modello redditi Persone Fisiche. Nel caso di contribuente che abbia presentato il modello 730, se deve presentare anche il quadro RW può presentare separatamente il modello Redditi Pf con il solo frontespizio, il quadro RW, e gli eventuali quadri reddituali collegati (quadro RM o RT). In questo modo il contribuente adempie ad i propri obblighi fiscali con due dichiarazioni dei redditi separate, senza rinunciare ai vantaggi del modello 730. Ad oggi, la sanzione applicabile per l’omessa dichiarazione di investimenti e attività detenute all’estero prevede una sanzione compresa tra il 3 e il 15% dell’ammontare degli importi non dichiarati (articolo 5, comma 2, DL n 167/90). Solo laddove i predetti investimenti e attività siano stati detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, la misura della predetta sanzione è aumentata con una soglia compresa tra il 6 e il 30% degli importi non dichiarati.
Tassazione delle plusvalenze: Quadro RT
In primo luogo occorre considerare la distinzione tra operazioni a pronti o termine individuata dall’Autorità fiscale in merito alla tipologia di operazione di cambio con valute digitali. Infatti, le cessioni a pronti, cioè lo scambio immediato tra due valute al tasso di cambio corrente, generano redditi imponibili ai fini IRPEF solo al superamento di determinate soglie in quanto carenti di chiara finalità speculativa. Mentre le cessioni a termine, cioè lo scambio in data futura di due valute ad un tasso di cambio prefissato (come i contratti futures), costituiscono operazioni sempre imponibili a prescindere dal superamento o meno delle soglie. Le cessioni a termine sono più complesse e richiedono una buona conoscenza finanziaria, mentre le operazioni a pronti sono quelle utilizzate dalla stragrande maggioranza dei nuovi investitori. Se siamo quindi investitori che hanno acquistato criptovalute con l’intento di cederle in un periodo futuro, a prescindere dal fatto che sia breve o lungo, stiamo effettuando operazioni a pronti.
Secondo quanto riportato nella Risoluzione n. 72/E/2016 sono plusvalenze potenzialmente tassabili “le plusvalenze realizzate mediante vendita a titolo oneroso di valute estere, oggetto di cessione a termine o prelievo da depositi o conti correnti”. Nel caso di cessione a pronti, quindi, le eventuali plusvalenze sono tassabili solo se prelevate dal wallet della piattaforma su cui sono state effettuate le operazioni. Seguendo questa logica una cessione è tassabile anche se i redditi generati da criptovalute vengono utilizzati per i pagamenti di beni o servizi effettuati direttamente tramite il wallet digitale. Si parla di cessione ”tassabili” poiché l’effettiva tassazione avviene solo al superamento del limite di giacenza previsto dall’art. 67 comma 1-ter del TUIR. Infatti, l’articolo cita che le plusvalenze sono tassate “a condizione che nel periodo d’imposta la giacenza media dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all’inizio del periodo di riferimento (1° Gennaio) relativo al periodo di imposta, sia superiore a € 51.645,69 per almeno 7 giorni lavorativi continui”.
Bisogna fare attenzione, in particolare, al fatto che Il controvalore in euro: (i) deve essere calcolato sulla base del cambio vigente all’inizio del periodo di riferimento, ossia il cambio del 1° gennaio dell’anno nel quale si verifica la cessione. Se compro Bitcoin nel 2022 ma li cedo nel 2023, il calcolo della soglia per verificare la tassabilità delle plusvalenze verrà determinato con il cambio al 1° Gennaio 2023; (ii) riguarda, oltre le criptovalute possedute, anche i depositi e conti correnti in valute estere complessivamente intrattenuti dal contribuente. Perciò per calcolare la giacenza dovrà essere sommato il valore delle criptovalute e di eventuali valute estere (ad esempio dollari o sterline) possedute dal contribuente (qui l’evento organizzato da Afi100 sul tema). https://www.afi100.it/eventi-e-formazione/seminario-aperto-criptovalute-smart-contracts-e-nft/
La tassazione dei redditi derivanti da cessione di valute digitali non dipende quindi dal valore delle plusvalenze ma solo dal superamento della soglia per il periodo previsto.
Articolo di Claudio Romano Manno