Enti previdenziali: attribuzione credito al 100% anche nel 2017
Il credito d’imposta per gli enti di previdenza obbligatoria e le forme di previdenza complementare che investono in attività finanziarie a medio e lungo termine spetta nella misura del 100 per cento dell’importo richiesto, in relazione alle domande validamente presentate nel 2017. È quanto precisato dal provvedimento del 21 giugno 2017 dell’Agenzia delle Entrate.
È possibile portare in compensazione il credito d’imposta, a partire dal 22 giugno 2017 (primo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento), tramite modello F24, solamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. In caso contrario, l’operazione non andrà a buon fine.
Il credito d’imposta, introdotto dai commi da 91 a 94 della legge di stabilità 2015, è stato disciplinato dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19 giugno 2015 e dal provvedimento del 28 settembre 2015 dell’Agenzia delle Entrate, che ha stabilito, tra le altre cose, le modalità di presentazione delle istanze, da inviare tra il 1° marzo e il 30 aprile di ciascun anno. Secondo quanto disposto dalla normativa in argomento, gli enti di previdenza obbligatoria hanno la possibilità di fruire di un credito d’imposta pari alla differenza tra l’ammontare delle ritenute e imposte sostitutive effettivamente applicate nella misura del 26 per cento sui redditi di natura finanziaria e l’ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20 per cento, a condizione che un importo corrispondente o una quota di tali redditi sia investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine. La stessa Agenzia, entro sessanta giorni dal termine ultimo per presentare le domande, indica, attraverso un provvedimento, la percentuale di credito spettante a ciascun soggetto, computata sulla base del rapporto tra le risorse stanziate e l’ammontare del bonus complessivamente richiesto.
Per poter utilizzare in compensazione il credito d’imposta, nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza delle somme riportate nella colonna “importi a credito compensati” (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba restituire l’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”), deve essere indicato il codice “6867“, già istituito con la risoluzione 48/2016 dell’Agenzia delle Entrate. Nel campo “anno di riferimento” deve essere invece indicato l’anno di attribuzione del credito.