Tribunale di Brescia: rating Lehman Brothers inattendibile
Il Tribunale civile di Brescia ha ritenuto inappropriata l’informazione fornita ad un investitore da un intermediario, nello specifico un istituto di credito, su tre negoziazioni di obbligazioni Lehman Brothers Holding, effettuate dallo stesso investitore tra aprile e agosto 2008. L’istituto di credito, infatti, non ha espressamente indicato, oltre al giudizio di rating, svariati elementi che avrebbero dovuto consentire all’investitore di venire a conoscenza del notevole rischio connesso alle operazioni effettuate su detti titoli.
Con tale sentenza, il Tribunale ha condannato l’intermediario al pagamento di 82.000 euro, oltre interessi legali e spese di lite, a titolo di risarcimento del danno per violazione dei doveri informativi.
La particolarità della sentenza è rappresentata dalla condanna dell’istituto di credito per motivi sostanziali, consistenti nel mancato adempimento degli obblighi informativi verso l’investitore, mentre la precedenti sentenze relative alle obbligazioni Lehman avevano riconosciuto all’investitore il risarcimento del danno solamente per motivi di natura formale, ovvero per omissioni riguardanti i contratti di negoziazioni e non la valutazione specifica del titolo.
Secondo il difensore dell’investitore, l’avvocato Martino Bianchi di Confconsumatori «la sentenza è importante poiché evidenzia in maniera chiara che l’intermediario, disponendo di elementi valutativi ulteriori rispetto al giudizio di rating, non può limitarsi a dare rilievo e a comunicare esclusivamente tale giudizio, ma deve dare rilievo e comunicare tutte le informazioni di cui è in possesso, anche quelle negative, al fine di consentire all’investitore un investimento consapevole e coscienzioso. Gli indici rivelatori nel 2008 della inattendibilità del giudizio di rating e della valutazione complessivamente negativa del titolo Lehman rappresentano elementi oggettivi che l’intermediario, per semplice diligenza professionale, poteva e doveva conoscere. In particolare, questi erano: la chiusura, già nell’agosto del 2007, della banca del gruppo dedicata ai mutui subprime, con conseguente e consistente perdita finanziaria; l’effettuazione di ben cinque aumenti di capitale nel secondo trimestre del 2008; l’oscillazione del prezzo delle obbligazioni secondo l’indice VAR con conseguente uscita dall’elenco Obbligazioni basso rischio-basso rendimento del consorzio interbancario Patti Chiari; l’aumento del CDS applicato a Lehman tra settembre 2007 e settembre 2008; la negoziazione del titolo solo nel mercato non regolamentato; la circostanza che il rating non sarebbe stato aggiornato dal 2005. Tutti gli acquirenti nel 2008 di obbligazioni Lehman che sono stati informati dall’intermediario solo sul giudizio di rating potranno, dunque, chiedere di essere risarciti»
Giuseppe Ferrara
8 marzo 2013