Decreto Crisi d’impresa: continuità e tutela dei crediti fiscali
È all’esame delle commissioni parlamentari il decreto correttivo del Codice della crisi approvato in prima lettura il 10 giugno 2024. L’obiettivo è risolvere il conflitto normativo tra la regola della priorità relativa e il divieto di trattamento deteriore dei crediti tributari e contributivi nel concordato preventivo in continuità aziendale.
Il Codice della crisi, nell’articolo 88, comma 1, stabilisce che i crediti tributari e contributivi non possono essere trattati in modo peggiore rispetto ai crediti omogenei o di rango inferiore. Tuttavia, ciò contrasta con l’articolo 84, comma 6, e l’articolo 112, comma 2 lettera b), che prevedono che i creditori dissenzienti ricevano un trattamento peggiore se i crediti sono degradati.
Questa disparità normativa crea problematiche nel trattamento dei crediti privilegiati, ad esempio di Sace, Inps, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane, quando degradati per incapienza. Secondo gli articoli 84 e 112, il trattamento dovrebbe essere graduato (16% per Sace, 14% per Inps, ecc.). Al contrario, l’articolo 88, comma 1, impone un trattamento uniforme per tutti i crediti chirografari degradati, causando un potenziale conflitto normativo.
La proposta di modifica
Il decreto correttivo affronta questo conflitto aggiungendo una disposizione al comma 1 dell’articolo 88, che stabilisce la prevalenza della regola della priorità relativa sul divieto di trattamento deteriore dei crediti tributari e contributivi. Questo chiarimento rende esplicito che, nel concordato in continuità aziendale, le disposizioni degli articoli 84 e 112 prevalgono su quelle dell’articolo 88.
In sintesi, anche con le norme vigenti, nel concordato in continuità:
-La regola della priorità relativa dell’articolo 84, comma 6, e dell’articolo 112, comma 2 lettera b) prevale sul divieto di trattamento deteriore dei crediti tributari e contributivi.
-La priorità relativa si applica esclusivamente ai creditori con privilegio generale mobiliare, principalmente per i crediti di lavoro, contributivi e tributari.
-L’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 88 si applica specificamente alla quota degradata dei crediti contributivi e tributari con privilegio speciale.
Questa modifica normativa mira a garantire maggiore chiarezza e coerenza nel trattamento dei crediti fiscali e contributivi, favorendo la continuità aziendale anche in situazioni di crisi.