Proroga impatriati dopo il distacco all’estero: il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate
È stata confermata la proroga per ulteriori cinque anni dell’agevolazione fiscale per gli impatriati, anche per coloro che hanno trascorso un periodo di distacco all’estero, purché abbiano mantenuto la residenza fiscale in Italia. L’importo da versare per ottenere questa estensione temporale deve essere calcolato entro il 1° luglio, dato che il 30 giugno cade di domenica quest’anno. La base di calcolo è costituita dai redditi da lavoro dipendente prodotti in Italia nell’ultimo anno di applicazione dell’agevolazione. Non sono inclusi nello sconto fiscale i redditi derivanti da attività lavorativa svolta all’estero durante il distacco, poiché questa è resa a favore del soggetto distaccatario estero e distinta da quella svolta in Italia.
Questi chiarimenti sono stati forniti dalla direzione regionale delle Entrate (Dre) della Lombardia in una risposta a interpello. Il caso specifico riguardava un contribuente che, dal 2019 al 2023, ha beneficiato del regime degli impatriati. Negli ultimi due anni (2022 e 2023), è stato distaccato in un Paese extra UE, continuando a mantenere la residenza fiscale in Italia. Durante questo periodo, il datore di lavoro ha applicato la tassazione sulle retribuzioni convenzionali, come previsto dall’articolo 51, comma 8-bis, del Tuir. La questione posta all’Agenzia delle Entrate riguardava il reddito su cui calcolare l’importo da versare per esercitare l’opzione di proroga del regime impatriati, considerando che nell’ultimo anno (2023) il reddito da lavoro dipendente era stato determinato sulla base della retribuzione convenzionale.
La risposta dell’Agenzia ha chiarito che i benefici degli impatriati sono applicabili solo ai redditi prodotti in Italia, escludendo quelli derivanti da attività lavorativa prestata all’estero. Questa condizione si applica a ogni periodo d’imposta del quinquennio agevolabile, purché venga mantenuta la residenza fiscale in Italia. Di conseguenza, il lavoratore può usufruire del regime impatriati solo per i periodi d’imposta in cui ha prodotto redditi agevolabili in Italia, mentre gli altri anni contribuiscono al computo del quinquennio.
La direzione regionale delle Entrate ha concluso che, nel caso esaminato, il contribuente può esercitare l’opzione per l’applicazione del regime speciale per un ulteriore quinquennio, previo versamento del 10% del reddito. Maurizio Cicciù, responsabile Tax&Labour di Mercer Italia, che ha assistito il contribuente, ha spiegato che l’Agenzia ha chiarito che l’importo del 10% deve essere calcolato sull’ultimo anno in cui sono stati realizzati redditi in Italia su cui è stata applicata l’agevolazione, specificamente il 2021, l’anno precedente al distacco all’estero.