Le pillole fiscali di febbraio
Economia
25 Febbraio 2023

Le pillole fiscali di febbraio

di Marco Boldini

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Le recenti pillole fiscali di febbraio hanno fornito chiarimenti cruciali su temi di grande rilevanza per professionisti e imprese, introducendo linee guida fondamentali su questioni come la prescrizione degli interessi sui tributi, il recupero dell’IVA e la gestione fiscale delle prestazioni di servizi non monetarie. Questi aggiornamenti normativi offrono indicazioni operative essenziali per la corretta gestione delle attività fiscali, riducendo il rischio di contenziosi con l’erario.

Uno dei temi più rilevanti trattati è la prescrizione degli interessi sul pagamento tardivo dei tributi. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2095 del 24 gennaio 2023, ha chiarito che il termine di prescrizione per gli interessi dovuti all’erario è di cinque anni, come previsto dall’art. 2948, n. 4, del codice civile. Questo termine si applica indipendentemente dalla prescrizione dell’obbligazione principale, ovvero il tributo, e vale per qualsiasi tipo di interesse, indipendentemente dalla natura dell’obbligazione principale stessa. Tale chiarimento è fondamentale per i contribuenti, che devono tenere presente questo limite temporale per eventuali contestazioni o richieste di pagamento da parte dell’erario.

Un altro argomento di grande interesse è la modalità di recupero dell’IVA versata in eccesso. L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 32 del 13 gennaio 2023, ha precisato che un professionista può emettere una nota di variazione per recuperare l’IVA entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale IVA dell’anno in cui è emerso il diritto al recupero. Se il termine è scaduto, l’unica soluzione resta la presentazione di un’istanza di rimborso. Questo chiarimento fornisce una guida pratica per la gestione dell’IVA, assicurando che i professionisti possano agire tempestivamente e correttamente.

Infine, la gestione delle prestazioni di servizi senza corrispettivo monetario è stata affrontata dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 31 del 13 gennaio 2023. L’Agenzia ha chiarito che anche in assenza di un pagamento in denaro, ma in presenza di uno scambio di beni o servizi (permuta), l’obbligo di applicazione dell’IVA persiste. Questo perché l’onerosità, che giustifica l’imposizione dell’IVA, si verifica quando vi è uno scambio di beni o servizi, indipendentemente dall’assenza di un pagamento monetario.

Questi aggiornamenti evidenziano l’importanza di una vigilanza costante sulle evoluzioni normative per una gestione fiscale corretta e per prevenire possibili contenziosi con l’amministrazione finanziaria.