Modello 730, conguagli: chiarimenti per il flusso telematico
Con la risoluzione 51/E del 24 aprile 2017, l’Agenzia delle Entrate compie un ulteriore passo verso la semplificazione del processo di esecuzione dei conguagli fiscali da Modello 730.
Stando alla normativa vigente, i Caf e i professionisti abilitati sono tenuti a comunicare all’amministrazione finanziaria, con modalità telematiche, il risultato contabile delle dichiarazioni inviate (modello 730-4). Ottenuti i dati, l’Agenzia delle Entrate li mette a disposizione dei sostituti d’imposta, sempre per via telematica, al fine di rendere possibile le operazioni di conguaglio (e, quindi, le operazioni di rimborso o di addebito degli importi risultanti dai 730). Ciò posto, i sostituti devono comunicare all’Agenzia la “sede telematica” dove ricevere i dati e lo possono fare o compilando il quadro CT della Certificazione unica o il modello CSO – “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate”.
Lo scorso 14 aprile, l’Agenzia delle Entrate, con apposito provvedimento, ha eliminato il precedente termine del 31 marzo per l’invio del modello CSO, consentendo ai sostituti d’imposta di poter comunicare la sede telematica anche oltre tale data.
L’Agenzia delle Entrate, poi, entro 15 giorni dalla ricezione dei modelli 730-4, comunica al Caf o al professionista che i dati relativi al risultato contabile sono stati messi a disposizione del sostituto d’imposta.
Può accadere, comunque, che non sia possibile inviare i dati al sostituto d’imposta a causa dell’omessa comunicazione, da parte di quest’ultimo, della sede telematica dove riceverli, creando problemi per il conguaglio. Al fine di ridurre le lungaggini che tali mancanze possono generare, con la risoluzione 51/E del 24 aprile 2017 in argomento, l’Agenzia ha chiarito che l’attestazione della messa a disposizione del sostituto dei dati necessari per il conguaglio può essere fornita sino al 31 luglio, se il sostituto stesso ha provveduto all’invio del modello CSO.
Dal 31 luglio, inoltre, all’intermediario è rilasciata una ricevuta di riepilogo in cui sono riportati sia i dati già messi a disposizione dei sostituti sia quelli relativi ai modelli 730-4 per i quali l’operazione non è andata a buon fine.
Per i modelli CSO inviati dopo il 31 luglio, l’Agenzia rilascia ai Caf/professionisti le ricevute relative ai modelli 730 per i quali è stato possibile mettere a disposizione dei sostituti i dati contabili.
Infine, la risoluzione precisa che solo i risultati contabili che non è stato possibile mettere a disposizione dei sostituti possono essere inviati direttamente dal Caf o dal professionista ai sostituti, in modo tale da permettere che i risultati contabili dei modelli 730 comunque arrivino al sostituto per poter eseguire le operazioni di conguaglio.