IMU e TASI: saldo da pagare entro il 16 dicembre
Mancano pochi giorni al 16 dicembre ed è bene fare un promemoria perché per la maggioranza dei proprietari di immobili questa rata rappresenta il saldo IMU (Imposta Municipale Propria) e TASI (Tributo Comunale sui Servizi Indivisibili) 2014; un appuntamento molto vicino all’acconto di ottobre versato negli oltre 5220 Comuni dove un ritardo nell’approvazione aliquote aveva fatto slittare la data prevista a giugno. Per chi ha pagato l’acconto, si tratta in pratica di ripetere la stessa operazione con lo stesso importo ma questa volta in saldo; regole valide però solo nel caso la situazione in riferimento alla propria abitazione non sia cambiata. È bene ricordare che per prima casa si intende l’abitazione nella quale si abita e dove si è residenti, a prescindere dal numero degli immobili posseduti. Per chi abita in un immobile non di proprietà, la legge ha messo a carico dell’inquilino (nei casi in cui il contratto duri più di sei mesi nel corso dell’anno) una quota variabile tra il 10% e il 30% del tributo calcolato su quanto dovuto dal proprietario, in base all’aliquota stabilita fissata dal Comune; il proprietario paga la sua quota separatamente dall’inquilino perché gli obblighi di pagamento sono distinti, come distinto è il trattamento in caso di mancato versamento al Comune di uno dei due: nulla può essere chiesto al proprietario nel caso l’inquilino non dovesse versare l’imposta e viceversa.
Oltre alla TASI entro il 16 dicembre è previsto il saldo dell’IMU per immobili diversi dalla prima casa e per abitazioni principali di lusso (categorie A1, A8 e A9) con le pertinenze; verificare anche in questo caso le aliquote perché per i Comuni che hanno avuto la possibilità di decidere in ritardo per l’IMU rispetto al termine di giugno, è stata applicata l’aliquota del 2013 ma al saldo è obbligatorio applicare l’aliquota 2014. Quindi se nella delibera l’aliquota è modificata rispetto alla precedente sarà necessario ricalcolare l’imposta annua, detraendo dalla somma risultante l’importo dato in acconto, versando la quota rimasta. Se l’importo dovuto è sotto i dodici euro non va effettuato alcun versamento per IMU e TASI.
Ci sono però migliaia di contribuenti che possiedono immobili nei 659 Comuni che non hanno deliberato aliquote e detrazioni nei mesi scorsi e che dovranno pagare l’imposta per la prima volta, versando anche l’acconto oltre al saldo. Per questi ultimi l’aliquota sarà dello 0,1%, dato che il comma 12-quater della Legge 89/2014 di conversione del Decreto IRPEF stabilisce che la somma IMU più TASI non possa essere superiore al 1,06% (massimali IMU 2013), anche nel caso ci siano delibere comunali successive al 10 settembre 2014 riguardanti aliquote differenti. Nel caso quindi un’Amministrazione, pur avendo deliberato, non abbia rispettato questo termine per pubblicare la delibera sul sito del Dipartimento delle Finanze, si vedrebbe applicare per il pagamento TASI 2014 sul suo territorio una aliquota standard dello 0,1%; questa aliquota vale non solo per il pagamento TASI riguardante l’abitazione principale, ma anche il versamento IMU per immobili diversi dalla prima casa. Nel caso l’aliquota IMU stabilita dal Comune su questi immobili dovesse già essere al livello massimo, cioè 1,06%, si azzererebbe la TASI proprio per la norma detta sopra. La stessa cosa vale per la possibilità di applicare un ulteriore 0,08% alle aliquote TASI: nei 659 Comuni senza delibera entro il 10 settembre non viene applica la maggiorazione. Quindi riassumendo in questi Comuni l’acconto e il saldo vengono pagati con aliquota standard (0,1%), regole nazionali (e non locali), calcolo TASI che segue le regole delle altre Amministrazioni (l’imponibile è lo stesso dell’IMU), nessuna detrazione sulla prima casa (perché necessaria una delibera apposita con nuove aliquote), la TASI è dovuta anche dall’inquilino (10% imposta totale), non si paga niente se l’importo totale (acconto più saldo) è inferiore a 12 euro, il versamento si effettua con il Modello 24 o con gli appositi bollettini postali.
È bene non dimenticare che IMU e TASI sono imposte diverse anche se riguardano lo stesso immobile, quindi bollettini distinti o indicare i differenti codici di riferimento per i due tributi nel Modello F24.
Codici tributo utilizzati per TASI:
3958 — per abitazione principale
3959 — per fabbricati rurali
3960 — per aree fabbricabili
3961 — per altri fabbricati
Codici tributo utilizzati per IMU:
3913 — per fabbricati rurali
3914 — per terreni
3916 — per aree fabbricabili
3918 — per altri fabbricati
Paola Mattavelli
7 dicembre 2014