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Redditi da lavoro, sgravi per chi rientra in Italia

Le linee guida nell’ambito del nuovo regime sulla residenza fiscale e il rientro dei cervelli le aveva fornite lo scorso aprile Agenzia delle Entrate. Il piano denominato “impatriati” era stato analizzato dai tecnici che avevano definito il campo applicativo sulla base della riforma di settore.

I commenti alle disposizioni volute dal Governo Meloni sono stati formalizzati con la circolare n.20 del 20/4/2024 e riguardano un pacchetto di misure che interessa oltre 24 mila soggetti e prevede un costo per l’erario pari a circa 1,3 miliardi l’anno. Beneficiati del nuovo regime fiscale sono tutti i contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale nel territorio dello stato ai sensi dell’art.2 del Tuir.

A normare la disciplina è l’art 5 D.Lgs. n. 209/2023, il quale ha sostituito il previgente art.16 D.Lgs. n. 147/2015. Le regole approvate prevedono che i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 2 Tuir, entro il limite annuo di 600.000 euro, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare.

A godere di questo regime sono anche i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni prodotti in Italia da lavoratori “impatriati”. In questo caso la disciplina prevede che i lavoratori si impegnino a risiedere fiscalmente in Italia per almeno quattro anni e che non siano stati fiscalmente residenti nel nostro paese nei tre periodi d’imposta precedenti il loro trasferimento. In relazione ai tempi di permanenza è stato disposto che se il lavoratore presti l’attività nel territorio dello stato in favore dello stesso soggetto presso il quale è stato impiegato all’estero prima del trasferimento, oppure in favore di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo, il periodo di permanenza aumenta.

L’agevolazione, infine, si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regime “de minimis”. Tuttavia, si ritiene che l’applicazione di tale regime operi solo in favore dei redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni

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