Legge di Stabilità: focus sulle novità in materia di fiscalità immobiliare
L’art. 23, Legge di Stabilità (di seguito DDL), ha previsto l’abolizione dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13 del D.L n.201 del 2011; in particolare, all’art. 13 sono state apportate le seguenti modifiche:
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il comma 1 dell’art. 13, D.L n. 201 del 2011 prevedeva l’applicazione, fino al 2014, da parte di tutti i comuni siti nel territorio nazionale, dell’imposta municipale propria sull’abitazione principale e sulle relative pertinenze.
L’art. 23, del D.D.L., modificando l’art. 13, ha previsto l’abolizione della suddetta imposta gravante sull’abitazione principale e sulle relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni “di lusso” accatastate come A/1; A/8; A/9. In particolare, è posta a regime la previsione dell’eliminazione delle disposizioni concernenti l’Imu sull’abitazione principale e delle relative pertinenze;
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l’intervento sul comma 2 dell’art. 13 è invece volto ad estendere l’equiparazione “abitazione principale” ad ulteriori fattispecie previste dalla legge.
A fronte del succitato intervento rientrano, a titolo di esempio, nella definizione di “abitazione principale”:
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le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate;
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le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazioni principali. Si osserva, che l’agevolazione opera, comunque, entro certi limiti.
Il comma 5, art. 23 DDL, ha previsto, ai fini della determinazione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, l’indeducibilità dell’Imu ai fini Irap e la deducibilità dell’Imposta municipale afferente agli immobili strumentali, nei limiti del 20 per cento.
Il comma 7, del succitato art. 23, ha invece stabilito che il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati, situati nello stesso comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale, concorreranno alla formazione della base imponibile dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del 50 per cento.
Con riferimento all’articolo 11 del D.Lgs. n. 23 del 2011, il quale aveva previsto che l’imposta municipale secondaria entrasse in vigore a partire dall’anno 2014, si osserva che l’articolo 23, del DDL, ha, invece, posticipato, in ragione delle novità che hanno interessato l’Imu e l’introduzione del nuovo tributo Tares, di un anno l’emanazione del regolamento governativo volto a dettare la disciplina generale dell’imposta; pertanto l’imposta municipale secondaria entrerà in vigore a decorrere dall’anno 2015.
Il nuovo tributo andrà a sostituire la Tassa occupazione spazi e aree pubblicitari (Tosap), il Canone occupazione spazi e aree pubbliche (Cosap), l’imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il Canone per l’autorizzazione all’istallazione dei mezzi pubblicitari.
Detta imposta verrà calcolata in base alla durata dell’occupazione, entità dell’occupazione (espressa in metri quadrati lineari), fissazioni di tariffe differenziate in base alla tipologia o finalità dell’occupazione, alla zona del territorio comunale oggetto dell’occupazione.
I soggetti interessati saranno coloro i quali effettueranno l’occupazione dei beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni nonché degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, anche ai fini pubblicitari.
Serena Maggiore
30 novembre 2013