La legge di stabilità ha riformato il sistema della tassazione immobiliare. In particolare, la riforma fiscale locale, che ha portato all’abolizione di IMU e TARES, ha introdotto una nuova imposta denominata TRISE, ossia tributo sui servizi comunali.
A partire dal 2014, su tutto il territorio nazionale, verrà introdotto un nuovo tributo comunale relativo alla gestione dei rifiuti e alla copertura dei costi concernenti i servizi indivisibili. Soggetto attivo del TRISE sarà il comune nel cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili.
Il TRISE sarà articolato in due componenti:
-
una prima componente, denominata TARI, sarà destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.
Il presupposto impositivo sarà il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, adibite a qualsiasi uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Saranno, invece, escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e le aree comuni condominiali che non sono possedute o detenute in via esclusiva.
La base imponibile della TARI sarà costituita dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati; il tributo verrà corrisposto in base ad una tariffa, riferita a ciascun anno solare, coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria;
-
una seconda componente, denominata TASI, diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del comune.
Il presupposto impositivo di tale componente sarà il possesso o la detenzione di fabbricati, di aree scoperte e edificabili. La TASI, dunque, sarà dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, le predette unità immobiliari.
Gli aspetti di maggior rilievo riguardano, invece, la base imponibile, che sarà quella prevista per l’applicazione dell’IMU, determinata ai sensi dell’art. 13, d.l 6 dicembre 2011, n. 201.
L’aliquota base della TASI sarà, invece, ridotta nella misura dell’uno per mille; aliquota che i Comuni posso ridurre fino ad azzerarla.
Si osserva, inoltre, che l’occupante di un diritto reale sull’immobile, diverso dal titolare, è tenuto al pagamento della TASI nei limiti, stabiliti dal Comune, compresi tra il 10 e il 30 per cento dell’importo complessivamente dovuto.
Serena Maggiore
28 ottobre 2013