Legge di stabilità: arriva il TRISE. Ma di cosa si tratta?
La legge di stabilità ha riformato il sistema della tassazione immobiliare. In particolare, la riforma fiscale locale, che ha portato all’abolizione di IMU e TARES, ha introdotto una nuova imposta denominata TRISE, ossia tributo sui servizi comunali.
A partire dal 2014, su tutto il territorio nazionale, verrà introdotto un nuovo tributo comunale relativo alla gestione dei rifiuti e alla copertura dei costi concernenti i servizi indivisibili. Soggetto attivo del TRISE sarà il comune nel cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili.
Il TRISE sarà articolato in due componenti:
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una prima componente, denominata TARI, sarà destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.
Il presupposto impositivo sarà il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, adibite a qualsiasi uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Saranno, invece, escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e le aree comuni condominiali che non sono possedute o detenute in via esclusiva.
La base imponibile della TARI sarà costituita dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati; il tributo verrà corrisposto in base ad una tariffa, riferita a ciascun anno solare, coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria;
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una seconda componente, denominata TASI, diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del comune.
Il presupposto impositivo di tale componente sarà il possesso o la detenzione di fabbricati, di aree scoperte e edificabili. La TASI, dunque, sarà dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, le predette unità immobiliari.
Gli aspetti di maggior rilievo riguardano, invece, la base imponibile, che sarà quella prevista per l’applicazione dell’IMU, determinata ai sensi dell’art. 13, d.l 6 dicembre 2011, n. 201.
L’aliquota base della TASI sarà, invece, ridotta nella misura dell’uno per mille; aliquota che i Comuni posso ridurre fino ad azzerarla.
Si osserva, inoltre, che l’occupante di un diritto reale sull’immobile, diverso dal titolare, è tenuto al pagamento della TASI nei limiti, stabiliti dal Comune, compresi tra il 10 e il 30 per cento dell’importo complessivamente dovuto.
Serena Maggiore
28 ottobre 2013