Jersey riscrive le regole del trust: più certezza per imprenditori e famiglie
Il seminario del 27 febbraio organizzato da “Il Trust in Italia” e dal Consorzio Uniforma ha fatto il punto sulla riforma alla Trusts (Jersey) Law 1984, attesa in vigore nel 2026
Nato in Inghilterra nel Medioevo e riconosciuto in Italia dal 1992 grazie alla Convenzione dell’Aja del 1985, il trust è lo strumento giuridico che consente a imprenditori e famiglie di separare determinati beni dal proprio patrimonio personale, affidandone la gestione a un trustee nell’interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di un obiettivo predefinito. Venerdì 27 febbraio, l’associazione “Il Trust in Italia”, in collaborazione con il Consorzio Uniforma, ha tenuto un seminario dedicato alle novità introdotte dalla Trusts (Jersey) Amendment Law 202-, approvata nel dicembre 2025 e la cui entrata in vigore è attesa nel corso del 2026.
Una riforma che, come è stato subito chiarito nel corso dell’incontro, non stravolge l’impianto esistente, ma introduce una serie di chiarimenti e aggiornamenti in risposta alla prassi internazionale, con l’obiettivo di rafforzare la certezza del diritto nelle strutture fiduciarie più complesse.
Niente più vuoti di potere: la nuova regola sul trustee unico
Tra le modifiche di ordine sistematico, l’articolo 19 introduce una regola espressa che colma un vuoto normativo fino ad oggi lasciato alla prassi: la rinuncia del trustee unico è inefficace qualora comporti l’assenza totale di un fiduciario. In passato il testo si riferiva solo a ipotesi di pluralità di trustee; il nuovo articolo contempla espressamente il caso del trustee che agisce da solo e che intende dimettersi, scongiurando così situazioni di paralisi nell’amministrazione del patrimonio.
La nuova definizione di società: la legge si adegua alla realtà
Rientra nelle cosiddette minor amendments — modifiche di portata più contenuta ma non per questo prive di rilievo — l’ampliamento della definizione di corporation. La nozione viene estesa fino a ricomprendere qualsiasi soggetto dotato di personalità giuridica, ovunque costituito o stabilito, superando una concezione ancorata ai soli modelli societari tradizionali. La modifica rende la legge pienamente compatibile con strumenti oggi largamente diffusi nella pianificazione patrimoniale internazionale, come fondazioni, LLC ed enti assimilabili.
Governance aziendale: il disponente può restare al comando
Il nodo più atteso dai professionisti riguarda la riscrittura dell’articolo 9A sui poteri riservati al disponente. La nuova formulazione chiarisce che chi istituisce il trust può legittimamente riservarsi il potere di agire come amministratore delle società partecipate, o di impartire direttive vincolanti sulla nomina e sulla revoca dei relativi organi amministrativi. La precisazione vale anche quando la partecipazione non è totalitaria, e persino quando il trust non la detiene direttamente ma attraverso catene societarie articolate su più livelli.
Per i gruppi imprenditoriali, il significato pratico è rilevante: il fondatore può continuare a governare l’azienda di famiglia senza che tale controllo metta a rischio la validità della segregazione patrimoniale fiduciaria.
La volontà del fondatore resiste alle generazioni successive
Sul versante della pianificazione successoria, la riforma interviene con decisione sull’articolo 43, limitando significativamente l’applicazione della storica regola di Saunders v Vautier. Questa regola del diritto anglosassone tradizionale consentiva ai beneficiari — se tutti maggiorenni, capaci e concordi — di accordarsi per estinguere anticipatamente il trust e ripartirsi il patrimonio, anche contro la volontà originaria del disponente.
La nuova legge esclude questa possibilità in due casi precisi: quando esistono soggetti che potrebbero diventare beneficiari in futuro, in base alle clausole dell’atto istitutivo o all’esercizio di poteri di nomina anche di natura discrezionale; oppure quando il trust persegue uno scopo, caritatevole o meno. Il risultato è che la pianificazione dinastica non potrà più essere smantellata prematuramente per esigenze di liquidità immediata da parte delle generazioni successive.
Finanziamenti e garanzie reali: la risposta al caso Halabi
Uno degli interventi più attesi dal mondo bancario riguarda le incertezze generate dalla sentenza del Privy Council nel caso Halabi — noto anche come Z Trusts — relativa al conflitto tra il diritto di indennizzo del trustee e le garanzie reali concesse a terzi finanziatori. Il legislatore di Jersey ha risposto con il nuovo articolo 43A, che sancisce in modo inequivocabile la priorità dei security interests validamente costituiti rispetto al lien del trustee — sia esso attuale, precedente o successivo — per le proprie competenze e spese. Viene così eliminato il rischio di concorso tra creditore garantito e trustee in caso di insolvenza del fondo, rafforzando la posizione degli istituti finanziatori e la certezza del diritto nelle operazioni di finanza strutturata.
Due diligence più severa per chi acquista dal trustee
Infine, la modifica dell’articolo 55 interviene sulla protezione accordata ai terzi che acquistano beni o diritti dal trustee a titolo oneroso. Il vecchio criterio della actual notice — che richiedeva una conoscenza effettiva e concreta dell’irregolarità — viene sostituito con il più ampio concetto di notice. D’ora in poi, la tutela del terzo acquirente viene meno non solo in caso di effettiva conoscenza della violazione dei poteri fiduciari, ma anche quando, secondo le circostanze del caso concreto, l’irregolarità avrebbe dovuto essere rilevata con l’ordinaria diligenza. Per intermediari finanziari e controparti istituzionali, questo si traduce in standard di due diligence e compliance significativamente più elevati.
Un segnale chiaro al mercato
Nel complesso, la riforma del 2025 sposta con decisione l’asse della disciplina fiduciaria verso la continuità e la certezza. La volontà del disponente risulta più protetta, la gestione delle imprese familiari più flessibile, e il quadro normativo più solido per chi utilizza il trust come strumento di finanza strutturata. Jersey conferma così la propria vocazione a giurisdizione di riferimento per i patrimoni complessi — e lo fa attraverso un intervento che, nei fatti, dà risposte concrete alle domande che il mercato internazionale aveva sollevato.




