La rendicontazione di sostenibilità: Europa e Cina a confronto dal 2026
A seguito dell’entrata in vigore della normativa europea Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD (recepita in Italia dal decreto legge 125/2024) e dei diretti principi di rendicontazione European Sustainability Reporting Standards – ESRS, il tema della rendicontazione di sostenibilità non è più un esercizio volontario di trasparenza sulle tematiche ambientali e sociali, ma un obbligo normativo che condiziona l’accesso ai mercati, la fiducia degli investitori e non ultima la reputazione delle imprese. In altri termini, i dati che prima erano inclusi in quello che, impropriamente, veniva chiamato bilancio di sostenibilità, hanno ottenuto pari importanza di quelli finanziari inclusi nel bilancio dell’impresa.
Dopo un crescente entusiasmo in merito alla recente normativa, sulla spinta di diverse sensibilità geopolitiche in Europa, si è avviato un processo di rivisitazione degli obblighi e dei dati da rendicontare. Questo processo ha comportato una serie di modifiche normative alle norme sopra richiamate a partire dal 2026
L’evoluzione europea: tra ambizione e pragmatismo
La normativa CSRD, approvata nel 2022, rappresentava un salto in avanti rispetto alla precedente Non-Financial Reporting Directive, con un aumento delle società obbligate alla rendicontazione che sono passate da circa 11.000 a circa 50.000. Un aumento chiaramente voluto dal Legislatore intenzionato ad estendere gli obblighi di rendicontazione ad un numero molto più ampio di imprese, includendo non solo le grandi quotate, ma anche le PMI quotate e, progressivamente, le società non quotate di dimensioni rilevanti, al fine di creare un effetto a catena anche nei confronti delle imprese che formano le loro supply chain, ovviamente con le dovute semplificazioni (ad esempio l’utilizzo del Voluntary Sustainability Reporting Standard for non-listed SMEs).
Come anticipato, a seguito di alcune modifiche normative, dal 2026 il quadro normativo europeo cambierà a seguito della Direttiva (UE) 2025/794 e del Pacchetto Omnibus; sono stati prorogati i termini e semplificati gli standard di rendicontazione e ciò ha comportato che molte imprese, che già già avevano iniziato ad investire nella sostenibilità, avranno due anni aggiuntivi per adeguarsi, mentre gli ESRS sono stati alleggeriti, riducendo gli indicatori obbligatori e introducendo maggiore flessibilità. Per alcuni osservatori, queste novità sono state intese come un passo indietro nel lungo percorso della sostenibilità e non come una scelta, da parte del Legislatore europeo, di mantenere il Vecchio Continente nel solco della sostenibilità senza gravare eccessivamente le imprese, soprattutto in un contesto economico segnato da inflazione, crisi energetica e competizione internazionale.
La normativa cinese: i CSDS come strumento di leadership
Se l’Europa rivede la propria normativa, dall’altra parte del globo, parallelamente, il Dragone Cinese ha introdotto i Corporate Sustainability Disclosure Standards (CSDS), un quadro normativo che, come nel caso europeo, mira a rendere obbligatoria la rendicontazione ESG per le società quotate e le grandi imprese.
Ovviamente, pur nascendo da contesti politici e culturali diversi, entrambi i corpi normativi ambiscono a diventare modelli di riferimento per la governance globale della sostenibilità, pur presentando differenze profonde e visioni strategiche divergenti: l’Europa sembra avviarsi verso una fase di maggiore prudenza (quasi un passo indietro rispetto all’ambizione iniziale), mentre la Cina mostra un desiderio crescente di assumere la leadership mondiale in materia di disclosure ESG (intendendo la sostenibilità come un vantaggio competitivo), tenendo conto che la sua normativa appena introdotta si andrà ad applicare anche alle imprese europee che vogliono operare nei mercati cinesi.
A differenza della normativa europea, i CSDS presentano una struttura modulare, che differenzia gli obblighi in base al settore e alla dimensione aziendale, concentrandosi sempre sulle tematiche ambientali (quali la riduzione delle emissioni di carbonio e la gestione delle risorse naturali) coerentemente con la strategia nazionale di transizione energetica che vede la Cina porsi l’obiettivo di una neutralità climatica entro il 2060. Inoltre, spingere fortemente su normative stringenti significa accedere più facilmente a finanziamenti agevolati e rafforzare la credibilità delle imprese sui mercati internazionali (di nuovo, la sostenibilità intesa come vantaggio competitivo, come investimento e non come onere).
Differenze sostanziali tra Europa e Cina
Per provare a comprendere le differenze tra i due sistemi, conviene partire da quelle che sono i principali temi delle due direttive. In particolare, una delle novità previste dalla normativa europea è la cosiddetta “doppia materialità”, che si conferma punto fondamentale anche nella normativa cinese. Anche dalla normativa orientale viene richiesto alle imprese di valutare la materialità d’impatto (inside-out) e la materialità finanziaria (outside-in), al fine di fornire informazioni complete per gli stakeholders.
L’allineamento con la CSRD europea è dovuto sia a rendere le due normative interoperabili, sulla base della necessità delle imprese di sviluppare metodologie unificate per entrambi le normative (facilitando l’accesso ai diversi mercati). A seguire, le imprese dovranno fornire informazioni circa la loro “supply Chain”, cioè catena di fornitura che rimane centrale anche nella CSDS.
Inoltre, per ovviare al problema degli oneri eccessivi soprattutto per le imprese più piccole, la normativa CSDS identifica gli investitori ed i creditori come utenti principali, creando un distinguo dagli altri soggetti (ad esempio la società civile). In tal modo le imprese andranno a divulgare gli impatti finanziari, impatti sui bilanci e sui flussi di cassa, al fine di mostrare la propria affidabilità, la verificabilità dei dati e riducendo il rischio di greenwashing.
Infine, differentemente dalla normativa europea che considera prioritarie anche le tematiche sociali e di governance, nel caso della normativa cinese i fattori S e G sembrerebbero assumere un ruolo minore.
Conclusioni
Con mercati sempre più interconnessi, la presenza di diverse normative non completamente allineate comporta, per le imprese che operano sia in Europa sia in Cina, il dover gestire contemporaneamente due sistemi di rendicontazione, con evidenti rischi di duplicazione o incoerenza dei dati. Di contro, gli investitori beneficeranno di una maggiore disponibilità di dati ESG, ma ancora non completamente comparabili. Di certo, dal 2026 ci si avvierà verso un nuovo corso in tema di rendicontazione di sostenibilità dove, da un lato avremo un Europa maggiormente attendista, e dall’altro una Cina che mira velocemente ad assumere la leadership sul tema ESG, a vantaggio delle imprese cinesi.




