Codice della Strada: cosa sapere su multe ed eccessi di velocità nel 2026
Le sanzioni per chi supera i limiti di velocità restano quelle fissate dal Nuovo Codice della Strada, in vigore dal 14 dicembre 2024 (legge 177/2024). Gli importi non sono cambiati: il decreto Milleproroghe, convertito in legge a fine febbraio 2026, ha esteso il blocco dell’adeguamento biennale all’inflazione previsto dall’articolo 195 del CdS, già disposto per il 2023, il 2024 e il 2025, anche al 2026. I nuovi importi, calcolati sulla variazione Istat del biennio 2025-2026, entreranno in vigore solo dal 1° gennaio 2027.
Le sanzioni in vigore
L’articolo 142 del Codice della Strada suddivide le violazioni in quattro fasce, in base ai chilometri orari di superamento del limite:
- fino a 10 km/h: da 42 a 173 euro, nessuna decurtazione di punti, nessuna sospensione;
- da 10 a 40 km/h: da 173 a 694 euro, -3 punti, senza sospensione della patente (è la fascia con il maggior numero di verbali);
- da 40 a 60 km/h: da 543 a 2.170 euro, -6 punti, sospensione da 1 a 3 mesi (da 8 a 18 mesi in caso di recidiva nel biennio);
- oltre 60 km/h: da 845 a 3.382 euro, -10 punti, sospensione da 6 a 12 mesi, revoca della patente per chi recidiva.
Chi paga entro 5 giorni dalla notifica ottiene uno sconto del 30% sull’importo minimo, ma solo nelle prime due fasce: la riduzione non si applica alle violazioni per cui è prevista anche la sospensione della patente, quindi resta esclusa dai 40 km/h di superamento in su.
Sulla tolleranza tecnica non cambia nulla: resta il 5% della velocità rilevata, con un minimo di 5 km/h. Un veicolo che viaggia a 53 km/h in un tratto con limite di 50 non riceve multa; la soglia scatta oltre i 55. Lo stesso margine si applica al sistema Tutor, che misura la velocità media tra due portali anziché quella istantanea, rendendo di fatto inefficaci le frenate improvvise per eludere il controllo.
Cosa ha cambiato davvero il Nuovo Codice
L’inasprimento introdotto a fine 2024 non ha toccato gli importi delle multe per eccesso di velocità, già fissati dalla riforma precedente, ma ha irrigidito il trattamento dei recidivi. Nei centri abitati, chi commette la stessa infrazione due volte nello stesso anno nella stessa fascia (10-40 km/h) rischia ora la sospensione della patente da 15 a 30 giorni, prima esclusa per questo tipo di violazione; l’ammenda in questo caso sale a 220-880 euro. La sospensione scatta solo se si verificano insieme tre circostanze: stessa zona urbana, stessa fascia di velocità, e un intervallo massimo di un anno tra le due multe. Se manca anche una sola di queste condizioni, il conducente resta soggetto solo alla sanzione pecuniaria. Resta inoltre il principio, esplicitato dall’articolo 142 comma 6-ter, per cui più violazioni rilevate sullo stesso tratto entro 60 minuti non si sommano: si paga solo la sanzione più grave, maggiorata di un terzo.
Un altro fronte riguarda la validità degli accertamenti: la Cassazione, con l’ordinanza 12924/2025 (in continuità con la 10505/2024), ha ribadito che un autovelox solo approvato ma non omologato non può produrre un verbale legittimo. È uno dei motivi di ricorso con più probabilità di successo, insieme alla segnaletica di preavviso mancante o insufficiente per gli apparecchi fissi e alla notifica del verbale oltre i 90 giorni dall’infrazione. Per contestare, si può scegliere tra due strade non cumulabili. Il Prefetto è la via più accessibile, senza costi né assistenza legale obbligatoria. In alternativa, ci si può rivolgere al Giudice di Pace, che comporta un piccolo costo di iscrizione a ruolo ma apre una vera causa civile, con la possibilità che sia il Comune a coprire le spese processuali se il ricorrente vince.
I limiti restano invariati
50 km/h nei centri abitati, 90 sulle extraurbane secondarie (70 con pioggia o neve), 110 sulle extraurbane principali (90 in caso di maltempo), 130 in autostrada (110 con pioggia o neve). I neopatentati, nei primi tre anni dal conseguimento della patente B, non possono superare i 90 km/h fuori città e i 100 in autostrada, a prescindere dal limite del tratto.
La revisione in corso
Il 21 luglio 2026 il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha aperto al MIT un tavolo di confronto con associazioni e categorie per una nuova revisione del Codice. Tra i temi sul tavolo, l’ipotesi di abbassare a 17 anni l’età minima per il conseguimento delle patenti B e C, sulla scia di un orientamento in discussione anche a livello europeo, e nuove regole sui monopattini elettrici, di cui a fine giugno risultavano rilasciati circa 160.000 contrassegni, con altri 20.000 in consegna. È ancora una fase di ascolto, non un testo definito: qualsiasi modifica dovrà seguire l’iter parlamentare prima di diventare legge.




